COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.119 della Società A.S.D. CITTA’ DI MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149 del 21.4.2016 (squalifica dei calciatori MUTO Domenico e ROVELLA Ernesto fino al 31.12.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.119 della Società A.S.D. CITTA’ DI MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149 del 21.4.2016 (squalifica dei calciatori MUTO Domenico e ROVELLA Ernesto fino al 31.12.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; RILEVA La reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendo che i fatti che hanno dato origine alle sanzioni in epigrafe vadano totalmente riconsiderati. Assume nello specifico che il calciatore Muto Domenico sarebbe estraneo ai fatti narrati e che il comportamento del Rovella Ernesto andrebbe ridimensionato nella sua gravità ed inserito in un contesto di reazione ad un clima di grave violenza ed intimidazioni posto in essere dai tesserati della società Cerzeto K 91, in particolare dal suo presidente. Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto firmato, il 25.4.2016, dal Presidente della società, Simone Perri, a quella data inibito. P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito alle dichiarazioni contenute nel reclamo.
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