COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.120 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 S.G.S. del 21.4.2016 (squalifica del calciatore ALFIERI Luigi fino al 20.10.2016). E RECLAMO n.121 del Sig.ALFIERI Luigi (tesserato della Società ASD Catanzaro Lido 2004) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 S.G.S. del 21.4.2016 (squalifica fino al 21.10.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.120 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 S.G.S. del 21.4.2016 (squalifica del calciatore ALFIERI Luigi fino al 20.10.2016). E RECLAMO n.121 del Sig.ALFIERI Luigi (tesserato della Società ASD Catanzaro Lido 2004) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 S.G.S. del 21.4.2016 (squalifica fino al 21.10.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti i reclamanti; RILEVATO in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la riunione dei due reclami in epigrafe. le parti reclamanti chiedono l’annullamento della squalifica irrogata al calciatore Alfieri Luigi o, in subordine, una riduzione al minimo edittale, assumendo che lo stesso non può aver commesso il fatto in quanto al momento del suo verificarsi, cioè a fine gara, si trovava insieme ai compagni di squadra all’altezza della panchina richiamato dal suo allenatore. I fatti narrati dall’arbitro non possono essere smentiti atteso che il rapporto del direttore di gara assume valore di prova privilegiata, può tuttavia, tenuto conto della gravità dei fatti imputati, procedere ad una rimodulazione della sanzione, riducendo la squalifica a tutto il 31.8.2016. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al calciatore ALFIERI Luigi a tutto il 31 AGOSTO 2016 e dispone accredirtarsi la tassa sul conto della Società ASD Catanzaro Lido 2004 e restituirsi la tassa al reclamante Alfieri Luigi.
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