COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.122 della Società A.S.D. REAL SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 22.4.2016 (squalifica dell’allenatore PROVENZANO Mario fino al 13.5.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.122 della Società A.S.D. REAL SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 22.4.2016 (squalifica dell’allenatore PROVENZANO Mario fino al 13.5.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendo l’annullamento della squalifica irrogata al suo allenatore o in subordine la sensibile riduzione. Il reclamo va dichiarato inammissibile inquanto, ai sensi dell’art. 45 p. 3 lett.b) del C.G.S. la squalifica inferiore al mese non può essere impugnata. P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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