COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 03 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 106. DELIBERA C.A.S.T. – Proc. N. 168 2015-16 Gara: MADDALONI C5 / ASD JUNIOR DOMITIA del 13.02.2016 – C5 – serie C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 03 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 106. DELIBERA C.A.S.T. - Proc. N. 168 2015-16 Gara: MADDALONI C5 / ASD JUNIOR DOMITIA del 13.02.2016 – C5 – serie C1 La Società ASD JUNIOR DOMITIA ha proposto reclamo avverso la Delibera del G.S. Territoriale pubblicata sul C.U. 80 del 25/02/2016 pag. 1794 con la quale si disponeva la ripetizione della gara mandando al CRC per la rifissazione della stessa. La contestazione attiene all’inottemperanza della società Maddaloni C5 all’invito a versare il saldo sul conto della società, come da comunicazione prot. 6906 del 13/01/2016. A sostegno del proposto gravame, la Società ha evidenziato che i propri calciatori erano presenti sul terreno di gioco e, una volta effettuato il riconoscimento degli atleti, il d.d.g. aveva atteso il decorso di 30 minuti per sancire la fine della partita: come emerge dal referto arbitrale, il commissario di campo evidenziò esser pervenuto un documento della FIGC, esibito al d.d.g., a lume del quale la società ospitante “Miseria e Nobilità ASD Junior Domitia” era tenuta ad esibire prima della gara la contabile del bonifico comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute e che tale adempimento non ebbe luogo. Nessuna difesa ha svolto la Società Maddaloni C5 alla quale è stato ritualmente inoltrata copia del Ricorso alla scrivente Commissione di Appello. Esaminati gli atti e la documentazione, il Ricorso appare meritevole di accoglimento e, di conseguenza, la Delibera del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe deve essere riformata. A prescindere da ogni considerazione circa la rispondenza tra gli accertamenti di ufficio operati dall’Organo di Giustizia di primo grado e l’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, che sembra elencare in maniera tassativa gli atti ufficiali sui quali basare le decisioni, deve dirsi che di nessun pregio appare il richiamo all’art. 140 c.p.c. né al momento in cui si perfezionerebbe una notifica, trattandosi, nella concreta fattispecie, non di notifica né, a maggior ragione di un Atto giudiziario, ma di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tanto, deve aggiungersi, in considerazione del fatto che l’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, al V comma, prevede espressamente che il “prelievo coattivo” eventualmente disposto debba essere comunicato con un “preavviso di almeno 7 giorni”, senza null’altro specificare circa le modalità di tale comunicazione (che, pertanto, deve ritenersi libera quanto alla forma, lasciata alla determinazione dell’Ente federale: ad es. a mezzo p.e.c., telegramma, raccomandata a mano consegnata al legale rapp.te pro tempore della Società interessata ecc.). Ne consegue, pertanto, che debba necessariamente farsi riferimento, per quanto riguarda il caso concreto, alle “Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane”, (cfr. Allegato A della Delibera 385/13/CONS), ed in particolare all’art. 25, che prevede espressamente che in caso non sia possibile recapitare all’indirizzo indicato una raccomandata, “… il destinatario riceve una sola volta l’avviso che indica l’Ufficio Postale o il Centro di Distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio…”, mentre il successivo art. 26 disciplina i termini di giacenza. Appare incontestabile, pertanto, che nella concreta fattispecie, trattandosi di una raccomandata e non, come indicato, di una notifica di un atto giudiziario, nessun ulteriore adempimento era ed è richiesto a Poste Italiane (e meno che mai al mittente, ossia al Comitato Regionale) oltre all’Avviso previsto dal citato art. 25. Quanto sopra, del resto, risulta ulteriormente confermato da una recente decisione adottata dalla Suprema Corte di Cassazione, atteso che i Giudici di legittimità hanno esplicitamente chiarito che la lettera raccomandata, spedita a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario a causa della sua assenza e/o delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso. (cfr. Cass. 27526/2013). Alla luce di quanto sopra, pertanto, si rende necessario riformare integralmente l’impugnata Delibera e, in conseguenza dell’accoglimento del proposto Ricorso, provvedere come da dispositivo. P.Q.M. La Corte di Appello Federale Territoriale, così provvede: a) Accoglie il reclamo proposto dalla Società ASD Junior Domitia; b) per l’effetto, riforma integralmente la Delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 80 del 25.02.2016 pag. 1794 e, in conseguenza, tenuto conto del mancato pagamento, da parte della Maddaloni C5 delle somme dovute al Comitato Regionale Campania e della ritualità della comunicazione del “prelievo coattivo” ex art. 30, comma V, del Regolamento della L.N.D., dichiara che la partita MADDALONI C5 c ASD JUNIOR DOMITIA del 13.02.2016 valevole per il campionato di C5 serie C1 non si è disputata per responsabilità della Società MADDALONI C5; c) Tenuto conto della mancata disputa della gara suindicata per colpa della Società Maddaloni C5, infligge alla stessa la perdita della gara MADDALONI C5 c ASD JUNIOR DOMITIA del con il punteggio di 0-3; d) Dispone non incamerarsi la tassa reclamo.
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