COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA FULGOR SAN GIORGIO – REAL MARCHESA DEL 30/4/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA FULGOR SAN GIORGIO – REAL MARCHESA DEL 30/4/2016 Il G.S.T., f.f., rilevato che al minuto 37° del secondo tempo veniva espulso il sig. Prisco Ferdinando calciatore della società Fulgor San Giorgio per somma di ammonizioni, considerato che, alla notifica del provvedimento di espulsione, il sig. Prisco Ferdinando colpiva l’arbitro con un violento schiaffo alla guancia destra provocando uno stordimento; rilevato che successivamente, il sig. Prisco Ferdinando, nonostante fosse trattenuto dai compagni di squadra, riusciva a colpire l’arbitro nuovamente con un violento calcio provocando forte dolore nonchè escoriazioni alla coscia sinistra; rilevato che a seguito della predetta aggressione il direttore di gara non era più nelle condizioni fisiche e psicologiche per proseguire la direzione della gara tant’è che veniva costretto a sospenderla definitivamente; tutto ciò premesso letto gli artt. 17, 18 e 19 6° comma, CGS; DELIBERA A) di infliggere alla società Fulgor San Giorgio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; B) di infliggere alla società Fulgor San Giorgio l’ammenda di € 300.00 di cui € 150.00 imputabili al calciatore Prisco Ferdinando, in conformità di quanto sancito dall’art. 19. Comma 6, CGS. Tali sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative a carico delle società dilettantistiche per prevenire e contrastare tali episodi ex art 16, comma 4, CGS; C) di infliggere al sig. Prisco Ferdinando, calciatore della società fulgor San Giorgio, la squalifica fino a tutto il 30/6/2018; D) per i provvedimenti disciplinari ci si riporta alla camicia di gara
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