COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICOLANI ANTONIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: GINESTRA – CITTAREALE del 03/04/2016 – Campionato di Prima Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICOLANI ANTONIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: GINESTRA – CITTAREALE del 03/04/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore CICOLANI Antonio, assumendo che egli abbia sì pronunciato una frase blasfema, ma per un duro colpo ricevuto e che non avrebbe minacciato l’arbitro limitandosi a protestare. Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta blasfema e reiteratamente minacciosa del calciatore CICOLANI Antonio, tanto da necessitare l’intervento di compagni e dirigenti della società A.S.D. GINESTRA; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che la condotta del calciatore CICOLANI Antonio è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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