COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ROMULEA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 03/03/2016 (Gara: PRO ROMA – ROMULEA del 31/01/2016 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ROMULEA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 03/03/2016 (Gara: PRO ROMA – ROMULEA del 31/01/2016 – Campionato Allievi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 344 del 22/04/2016 Vista la delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio con la quale è stato disposto l’invio degli atti della gara in questione alla Procura Federale della FIGC (C.U. n°311 dell’1/04/2016); Visti gli esiti dell’attività d’indagine rimessi in data 21/04/2016 con nota della Procura Federale prot. 11576/32; Rilevato che dagli atti di accertamento compiuti emerge che l’Arbitro non ha mostrato il cartellino rosso ad alcun calciatore espulso se non al Penna della società Pro Roma ed ha espulso altresì dal campo l’allenatore della Romulea BELARDO Roberto, mentre non risultano adottati altri provvedimenti nei confronti alcuno prima della sospensione della gara; Rilevato altresì che è emerso da plurime e convergenti dichiarazioni da parte di calciatori e dirigenti di entrambe le squadre che l’Arbitro al momento della sospensione della gara ha affermato di “non sentirsela più di arbitrare” senza minimamente far cenno a provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti di chicchessia, né ha chiamato i capitani per notificare le espulsioni di ben nove calciatori delle due società, né ha fatto menzione della sua decisione ai dirigenti che pure lo hanno assistito nell’immediatezza dei fatti; Rilevato, infine, che la decisione della plurima espulsione di calciatori, cinque per squadra, viene esplicitata solo in sede di restituzione delle liste di gara, dopo una lunga telefonata con il designatore sezionale, e, peraltro, nel referto vengono descritti a carico di svariati calciatori espulsi comportamenti non regolamentari meritevoli al più di una ammonizione; Ritenuto pertanto che la decisione di sospendere la gara non appare adeguatamente motivata e l’Arbitro non ha posto in essere alcun provvedimento per poterla continuare, tenendo anche conto che in nessun momento è stata posta in pericolo la sua incolumità, essendo totalmente estraneo al motivo del contendere limitato ad un alterco tra il calciatore PENNA della Società Pro Roma e l’allenatore BELARDO della Società Romulea; Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara.
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