COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.D. SPORTING PONTECORVO 1926 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100,00 A PROPRIO CARICO ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DEL SIGNORE VITTORIO FINO AL 06/05/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: SPORTING PONTECORVO 1926 – ATLETICO SORA VALLERADICE del 03/04/2016 – Campionato di Prima Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.D. SPORTING PONTECORVO 1926 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100,00 A PROPRIO CARICO ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DEL SIGNORE VITTORIO FINO AL 06/05/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: SPORTING PONTECORVO 1926 – ATLETICO SORA VALLERADICE del 03/04/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 344 del 22/04/2016 Il reclamo a margine della Società Sporting Pontecorvo 1926 è improponibile ai sensi dell’art.45 del C.G.S. che prevede la non impugnabilità in alcuna sede di sanzioni pecuniarie – per la Prima Categoria – non superiori ad € 150,00 nonché di inibizioni a dirigenti fino ad un mese. Preso atto di quanto sopra, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.45 del C.G.S..
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