COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTAREALE A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 05/11/2015 (Gara: ALBA SANT’ELIA – CITTAREALE del 04/10/2015 – Campionato di Prima Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°354 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTAREALE A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 05/11/2015 (Gara: ALBA SANT’ELIA - CITTAREALE del 04/10/2015 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016 Con delibera pubblicata sul C.U. 211 CSAT del 22-1-2016 la Corte ha richiesto alla Procura Federale della FIGC accertamenti in merito alle modalità di trasmissione e ricezione del plico raccomandato con il quale la società Cittareale aveva inviato il reclamo di primo grado alla società Alba Sant’Elia. In particolare gli accertamenti erano tesi a conoscere se la società destinataria potesse essere stata posta a conoscenza del reclamo, pur essendo stato questo inviato ad un indirizzo non corrispondente a quello comunicato per la corrispondenza dalla società stessa, e se potesse, in ogni modo, essere stata negligente nel non recepire l’avviso di recapito lasciato dal portalettere presso l’impianto sportivo, visto che il plico era stato restituito al mittente con la dicitura “compiuta giacenza”. Con nota del 28 aprile 2016 la Procura Federale della FIGC ha trasmesso gli esiti degli accertamenti delegati. Dagli stessi, svolti con estrema precisione e pienamente esaustivi, è risultato che presso il campo sportivo in località Macelletto di Rieti non esiste una cassetta postale per il recapito della corrispondenza, non vi è custode e nella mattinata il campo è chiuso con un cancello a sua volta serrato con un lucchetto. Il recapito della raccomandata venne tentato il giorno 10-10-2015, di sabato, e quindi, come riferito dalla postina in servizio in zona, venne effettuato da un ausiliario che effettua il servizio solo di sabato. La stessa postina ha riferito di non aver mai visto una cassetta postale per il recapito di corrispondenza sul cancello o sulla recinzione dell’impianto sportivo e di non aver mai recapitato, a sua memoria, corrispondenza presso l’impianto, né di aver avuto l’autorizzazione dei rappresentanti della società Alba Sant’Elia di lasciare la corrispondenza in uno degli esercizi commerciali viciniori. La direzione delle Poste ha poi riferito, con nota scritta, che l’avviso di giacenza, in carenza di cassetta postale, viene lasciato in modo visibile ed il più possibile sicuro e nella specie venne assicurato al cancello d’ingresso. Risulta dalle audizioni effettuate dalla Procura e dai documenti che la società Alba Sant’Elia il giorno 11-10-2015 giocò in trasferta e quindi non tornò presso l’impianto sportivo che il martedì successivo ed in quei giorni la zona venne interessata da copiose precipitazioni ed intenso maltempo. Da questi elementi appare quindi assai improbabile che la società destinataria sia potuta venire a conoscenza in alcun modo del reclamo contro di lei indirizzato, né che sia stata negligente non ritirando la raccomandata, per cui aveva ricevuto avviso di giacenza, in quanto l’avviso venne lasciato, a tutto voler concedere, attaccato ad un cancello, su di un campo sportivo, in aperta campagna, in periodo autunnale avanzato e caratterizzato da inteso maltempo. Quindi la notifica del reclamo fu inviata certamente ad un indirizzo errato e non può spiegare i suoi effetti in quanto non è dimostrato che abbia comunque raggiunto lo scopo per le ragioni appena illustrate. La decisione del Giudice Sportivo è quindi da condividere e va confermata la inammissibilità del reclamo per violazione delle norme sul contraddittorio poste dal regolamento. Le spese seguono alla soccombenza. Tutto ciò premesso questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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