COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°355 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DI MANUNZIA ANGELA, CECI MAURIZIO, LUNGHI LUIGI, TRULLI GIOVANNI, D’ARPINO ALFREDO, NORI MAURIZIO, CIUFFARELLA ANTONIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART.36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO E ALL’ART.2/6 DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. E DELLE SOCIETA’ ACCADEMIA ANAGNI CALCIO, ATLETICO MOLE BISLETI, ACCADEMIA FROSINONE S.C., CASAMARI VEROLI, TECCHIENA TECHNA, NUOVA PALIANO, PRO CALCIO FERENTINO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°355 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DI MANUNZIA ANGELA, CECI MAURIZIO, LUNGHI LUIGI, TRULLI GIOVANNI, D’ARPINO ALFREDO, NORI MAURIZIO, CIUFFARELLA ANTONIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART.36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO E ALL’ART.2/6 DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. E DELLE SOCIETA’ ACCADEMIA ANAGNI CALCIO, ATLETICO MOLE BISLETI, ACCADEMIA FROSINONE S.C., CASAMARI VEROLI, TECCHIENA TECHNA, NUOVA PALIANO, PRO CALCIO FERENTINO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL CGS. Dall’attività d’indagine espletata dalla Procura Federale, a seguito della nota del CR LAZIO del 31 gennaio 2015, emergeva che erano stati organizzati nei giorni 4, 5, e 6 gennaio 2015, dalla società CHAMPIONS ALATRI, dei tornei di calcio senza la prevista autorizzazione, ai quali partecipavano altresì le società ATLETICO FIUGGI, NUOVA PALIANO, PRO CALCIO FERENTINO, ATLETICO MOLE BISLETI, CASAMARI VEROLI, ACCADEMIA ANAGNI, ACCADEMIA FROSINONE, LOFRA, TECCHIENA TECHNA e CHAMPIONS ALATRI. Veniva anche rilevata una presunta partecipazione, nella finale del torneo tra ACCADEMIA ANAGNI e PRO CALCIO FERENTINO, di un calciatore fuori quota non meglio identificato. Nel corso del procedimento in questione, venivano ascoltati dalla Procura Federale il sig. VALERIO PASSERI, presidente dell’ ASD CHAMPION ALATRI, e il sig. SERGIO PETROSI, dirigente della medesima società, risultando che in effetti l’organizzazione di detti tornei si era svolta senza la prevista autorizzazione da parte del CR LAZIO, in violazione quindi dell’art 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all’art 2/6 del C.U. n. 1 del S.G.S. per la stagione sportiva 2014/2015. Sempre nel corso delle indagini, venivano altresì sentiti il calciatore dell’ASD ATLETICO COLLEPARDO FABIO BIANCHI, il sig. MASSIMO DI TORRICE, nella qualità di dirigente responsabile del S.G. dell’ASD ANAGNI CALCIO ed il sig. MARCO ARCESE, dirigente responsabile del S.G. dell’ASD PRO CALCIO FERENTINO. Riteneva la Procura che, al di là dei comportamenti già menzionati di VALERIO PASSERI e di SERGIO PETROSI, anche le condotte di MANUNZIA ANGELA, CECI MAURIZIO, LUNGHI LUIGI, TRULLI GIOVANNI, D’ARPINO ALFREDO, NORI MAURIZIO, CIUFFARELLA ANTONIO, nella loro qualità di presidenti o legali rappresentanti pro tempore rispettivamente delle società ACCADEMIA ANAGNI CALClO, ATLETICO MOLE BISLETI, ACCADEMIA FROSINONE, CASAMARI VEROLI, TECCHIENA TECHNA, ATLETICO FIUGGI, NUOVA PALIANO e PRO CALCIO FERENTINO, fossero tutte perseguibili per le violazioni indicate in epigrafe, avendo consentito la partecipazione a torneo privo di autorizzazione, e che pertanto per tutte le rispettive società fosse configurabile responsabilità diretta, ai sensi dell’art 4, comma 1, del CGS per le violazioni contestate ai loro presidenti e legali rappresentanti. La Procura riteneva, altresì, che il sig. FABIO BIANCHI avesse violato l’art 1 bis comma 1 del CGS, in relazione all’art. 63 delle NOIF, per aver arbitrato, senza alcun titolo o autorizzazione dal competente CR LAZIO, quale calciatore tesserato per l’ASD COLLEPARDO, la gara tra ANAGNI e FERENTINO del 6 gennaio 2015 del torneo in questione. Relativamente la vicenda de qua, la Procura partecipava che le posizioni di SERGIO PETROSI, VALERIO PASSERI, FABIO BIANCHI e delle società CHAMPION ALATRI e ATLETICO COLLEPARDO erano state definite, ai sensi dell’art 32 sexies del CGS, giusto C. U. n. 244 del 12 gennaio 2016 e che avrebbe provveduto con separato provvedimento a disporre l’archiviazione relativamente la posizione del sig. AMLETO SALVATORI, ai sensi dell’ art 32 quinquies del CGS, avendo esaminato le memorie difensive presentate in data 3 dicembre 2015 dalla ATLETICO FIUGGI. Infine, l’organo inquirente deduceva che, con provvedimento del 27 gennaio 2016, era stato disposto lo stralcio della posizione della società ATLETICO FIUGGI e del proprio legale rappresentante, con conseguente apertura di un autonomo procedimento, poiché a seguito della memoria difensiva inoltrata in data 3 dicembre 2015 da tale società era emersa la posizione del sig. PIETRO PANNONE. Tenuto conto di tutto quanto sopra, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale per le violazioni loro ascritte e sopra riportate: MANUNZIA ANGELA (presidente ANAGNI CALCIO), CECI MAURIZIO (presidente ASD ATLETICO MOLE BISLETI), LUNGHI LUIGI (presidente ASD ACCADEMIA FROSINONE S.C.), TRULLI GIOVANNI (presidente ASD CASAMARI VEROLI), D’ARPINO ALFREDO (presidente ASD TECCHIENA TECHNA), NORI MAURIZIO (presidente ASD NUOVA PALIANO) e CIUFFARELLA ANTONIO (presidente ASD PRO CALCIO FERENTINO) nonché, a titolo di responsabilità diretta, le società da essi rappresentate ai sensi dell’art 4 comma 1 del CGS. All’udienza del 21.4.2016, erano presenti la Procura in persona dell’Avv. Francesco Bevivino e il difensore delle società ASD TECCHIENA TECHNA e ASD ATLETICO MOLE BISLETI, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - MANUNZIA ANGELA, CECI MAURIZIO, LUNGHI LUIGI, TRULLI GIOVANNI, D’ARPINO ALFREDO, NORI MAURIZIO, CIUFFARELLA ANTONIO, ciascuno con un mese di inibizione; - Società ACCADEMIA ANAGNI CALCIO, ATLETICO MOLE BISLETI, ACCADEMIA FROSINONE S.C., CASAMARI VEROLI, TECCHIENA TECHNA, NUOVA PALIANO, PRO CALCIO FERENTINO, ciascuna con € 600,00 di ammenda. La società TECCHIENA TECHNA riconosceva l’addebito ascrittole, confermando di aver partecipato al torneo. Rilevava però di essere incorsa nell’errore solo perché non conosceva la relativa normativa e pertanto, anche alla luce della propria partecipazione da anni ai campionati regionali, chiedeva una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura. La società ATLETICO MOLE BISLETI, invece, affermava di non aver partecipato al torneo né come pulcini né come esordienti, ma di aver portato i piccoli atleti della categoria primi calci solo al giorno finale per partecipare alla festa della Befana che si era tenuta presso l’impianto. Chiedeva, quindi, il proscioglimento, deducendo altresì di essere fortemente attiva in operazioni di impatto sociale. La Procura Federale insisteva per l’irrogazione delle sanzioni richieste. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. È emersa, infatti, la partecipazione a dei tornei che non erano stati approvati preliminarmente dal competente CR: ciò è bastante a irrogare la sanzione. Il Tribunale intende comunque sottolineare che l’autorizzazione non deve essere percepita come un mero controllo di un’autorità sovra ordinata, ma come una forma di tutela degli atleti partecipanti ai tornei, in ordine sia alla correttezza del loro svolgimento sia a profili di responsabilità e risarcibilità derivanti anche da possibili lesioni. Vista, comunque, l’entità delle violazioni, ritiene questo Tribunale che la misura delle sanzioni richieste a carico delle Società debba essere ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Procura. Per quanto attiene, invece, la posizione della società ATLETICO MOLE BISLETI, è risultato che la stessa si sia iscritta al torneo per la categoria Primi Calci (così depongono le dichiarazioni del rappresentante della CHAMPION ALATRI, in atti), anche se non è chiaro se abbia partecipato effettivamente alle gare, oppure abbia fatto solo un dimostrazione (come affermato nella memoria difensiva della stessa società inviata alla Procura Federale). Alla luce di ciò, è comunque configurabile la responsabilità della società ATLETICO MOLE BISLETI, essendosi iscritta e avendo preso parte a una dimostrazione non autorizzata, pur tuttavia, non essendovi la prova certa della partecipazione a gare, dovrà essere sanzionata in misura lievemente minore rispetto le altre società. Relativamente alle richieste della Procura riguardo i legali rappresentanti delle società deferite, si ritiene di condividere la quantificazione della sanzione proposta, considerati i comportamenti direttamente tenuti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare le responsabilità delle società ACCADEMIA ANAGNI CALCIO, ACCADEMIA FROSINONE S.C., CASAMARI VEROLI, TECCHIENA TECHNA, NUOVA PALIANO, PRO CALCIO FERENTINO per le violazioni loro ascritte condannandole ciascuna alla sanzione dell’ammenda di € 300,00 (euro trecento/00). Di affermare la responsabilità della società ATLETICO MOLE BISLETI per le violazioni ascritte condannandola alla sanzione dell’ammenda di € 200,00 (euro duecento/00). Di affermare la responsabilità dei sig.ri MANUNZIA ANGELA, CECI MAURIZIO, LUNGHI LUIGI, TRULLI GIOVANNI, D’ARPINO ALFREDO, NORI MAURIZIO, CIUFFARELLA ANTONIO per le violazioni loro ascritte condannandoli ciascuno alla sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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