COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°364 del 03/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 279 DELL’1/05/2016 (Gara: FORTITUDO FUTSAL POMEZIA – MINTURNO del 30/04/2016 – Coppa Lazio C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°364 del 03/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 279 DELL’1/05/2016 (Gara: FORTITUDO FUTSAL POMEZIA – MINTURNO del 30/04/2016 – Coppa Lazio C5 Serie C2) La Società FORTITUDO FUTSAL POMEZIA ha impugnato la decisione del Giudice di primo grado, con la quale è stato respinto il reclamo inerente la regolarità dell'incontro in argomento. Eccepisce la società reclamante che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento, poiché l'arbitro avrebbe assegnato tiri liberi a seguito del terzo fallo e successivi, anziché del sesto e successivi come previsto dal regolamento del calcio a cinque. È stato ascoltato l'arbitro il quale, a precisa domanda di questa Corte, ha risposto di aver assegnato il primo tiro libero al compimento del sesto fallo dopo aver segnalato, alzando il braccio e a voce alta, il quinto fallo. L'arbitro ha precisato altresì che il conteggio dei falli è stato eseguito su sua indicazione da un addetto che nella fattispecie era il custode del palazzetto che manovrava un tabellone elettronico. L'arbitro ha altresì esposto che le lamentele sulla vicenda in questione non sono avvenute nel corso dell'incontro ma dopo circa 20 minuti dal termine della gara. Considerato che, nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 35 del CGS non sono utilizzabili prove televisive o altri filmati, così come invece richiesto dalla reclamante, e, tenuto conto delle precise dichiarazioni dell'arbitro DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo viene incamerata.
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