COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°366 del 05/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale TEVERE ROMA – TIME SPORT ROMAGARBATELLA
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°366 del 05/05/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
TEVERE ROMA - TIME SPORT ROMAGARBATELLA Il Giudice Sportivo In merito al provvedimento adottato nei confronti del calciatore PERUGINI Matteo (TEVERE ROMA) con C.U. n. 350 del 28.04.2016 con il quale squalificava il suddetto fino al 30.04.2018, in quanto nella gara in epigrafe faceva funzione di capitano della squadra, per cui ai sensi dell'art. 3 comma 2 del CGS risponde dei propri compagni di squadra nei confronti dell'arbitro, non individuati. Considerando che la società ASD TEVERE ROMA trasmette in data 04.05.2016 dichiarazione sottoscritta dal calciatore PETRACCONE Edoardo nato a Roma il 04.12.1994 riconosciuto con C.I. n. AS 8847520 rilasciata dal Comune di Roma il quale si autodenuncia, dal gesto compiuto nei confronti dell'arbitro. PQM DELIBERA a) Di riabilitare il calciatore PERUGINI Matteo (TEVERE ROMA) b) Di squalificare fino al 30.04.2018 il calciatore PETRACONE Edoardo (TEVERE ROMA) per aver colpito l’arbitro con uno schiaffo alla nuca provocandogli dolore intenso. L'arbitro persistendo il fastidio si faceva visitare al Pronto Soccorso dell'ospedale di Civita Castellana dove gli veniva riscontrato cervicalgia con contrattura antologica muscoli lunghi del collo guaribile in gg. 5 s.c. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. N. 104 del 17.12.2014.