COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 1/ 5/2016 ANDORA A.S.D. – CERTOSA

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 1/ 5/2016 ANDORA A.S.D. – CERTOSA Il G.S. rilevato che, come risulta dal referto di gara, i sostenitori della società CERTOSA hanno proferito, per tutta la durata del s.t., reiterate espressioni gravemente ingiuriose e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale; considerato che tra le espressioni rivolte agli ufficiali di gara constano locuzioni evidentemente omofobe e, in quanto tali, costituenti denigrazione ed insulto per motivi di sesso e sessualità ai sensi dell’art. 11 co. 1 C.G.S.; ritenuto, infatti, che l’insulto omofobo – cioè quell’ingiuria volta a denigrare un determinato orientamento sessuale in quanto tale – possa ben qualificarsi come comportamento discriminatorio per motivi di “sesso”, ai sensi dell’art. 11 co. 1 C.G.S.; considerato che, diversamente opinando, non si comprende quale dovrebbe essere l’ambito di applicazione della norma in argomento, laddove si escludessero dalla sua sfera applicativa le offese di matrice omofoba come quelle proferite, nel caso di specie, all’indirizzo della terna arbitrale; rilevato, altresì, che la società CERTOSA è già stata condannata nella stagione sportiva in corso in quanto i propri sostenitori “avevano proferito espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo di un avversario di colore e ingiurie che reiteravano per l’intera durata della partita” (cfr. sentenza della Corte Sportiva d’Appello Territoriale in C.U. del 28 aprile 2016); rilevato che, in relazione alla predetta violazione, il sodalizio è stato condannato dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale alla sanzione minima di cui agli artt. 11 co. 3 e 18 lett. e) C.G.S.; considerato che l’art. 11 co. 3 secondo periodo C.G.S. stabilisce, perle violazioni successive alla prima, le sanzioni dell’ammenda di almeno € 1.000,00, nonché l’applicazione congiunta o disgiunta delle sanzioni di cui all’art. 18 lett. d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara; ritenuto che la condotta menzionata nel referto di gara, seppur inquadrabile nell’ambito di applicazione di cui all’art. 11 co.1 C.G.S, stante l’inequivoca connotazione delle ingiurie proferite nei confronti della terna arbitrale, non sia di gravità tale da meritare l’applicazione congiunta delle sopraccitate sanzioni; ritenuto, infatti, che sembra adeguata all’ipotesi in parola l’applicazione, oltre all’ammenda minima pari ad € 1.000,00, della sola sanzione di cui all’art 18 co. 1 lett. d); considerato, inoltre, che la sanzione pecuniaria come sopra determinata deve essere aumentata in virtù delle ulteriori e reiterate ingiurie e minacce proferite all’indirizzo della terna arbitrale da parte dei sostenitori del sodalizio; ciò premesso e ritenuto, delibera di infliggere alla società CERTOSA le seguenti sanzioni: ammenda pari ad € 1.150,00; obbligo di disputare tre gare casalinghe a porte chiuse.
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