COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.16 /tf – Procura Federale – Deferimento del calciatore Myrtai Drini, dei signori Domenico Chiapparoli, presidente A.S.D. Certosa e Davide Scarfo dirigente A.S.D. Certosa per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S.D. Certosa per responsabilità diretta e oggettiva. (riferimento Procura Federale 7846/577 pf 15/16 AA/ac del 4.2.2016).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.16 /tf – Procura Federale – Deferimento del calciatore Myrtai Drini, dei signori Domenico Chiapparoli, presidente A.S.D. Certosa e Davide Scarfo dirigente A.S.D. Certosa per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S.D. Certosa per responsabilità diretta e oggettiva. (riferimento Procura Federale 7846/577 pf 15/16 AA/ac del 4.2.2016). A conclusione di indagini svolte a seguito di segnalazione del Comitato Regionale Liguria, la Procura Federale, con atto del 4 febbraio 2016, deferiva al giudizio di questo Tribunale: Myrtai Drini, calciatore, per violazione dell’art. 1bis comma 1 in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS per aver disputato, nella corrente stagione sportiva, due gare del Campionato regionale juniores pur non avendone titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; Domenico Chiapparoli, presidente A.S.D. Certosa per violazione dell’art. 1bis comma 1 in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Myrtai Drini e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici e per aver consentito l’utilizzo del giocatore in due gare del campionato regionale juniores; Davide Scarfo, dirigente A.S.D. Certosa, per violazione dell’art. 1bis comma 1 in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS, per aver sottoscritto la distinta delle due gare del Campionato Regionale juniores nelle quali dichiarava la regolare posizione di tesseramento del calciatore suddetto; la società A.S.D. Certosa per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai sopradescritti soggetti. Alla odierna riunione è presente Domenico Chiapparoli, mentre rappresenta la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il cui intervento è incentrato soprattutto sulla gravità dei fatti per gli effetti prodotti dall’aver consentito ad un giocatore di disputare gare ufficiali senza essere stato tesserato e sul come, in caso d’infortunio, l’illecito possa causare gravi conseguenze a carico della FIGC e privare il soggetto, irregolarmente schierato, dei benefici risarcitori dalla Compagnia Assicurativa automaticamente operante con il perfezionamento del tesseramento. Dal che la richiesta delle seguenti sanzioni: 1. Calciatore Myrtai Drini: squalifica per tre giornate. 2. Domenico Chiapparoli presidente A.S.D. Certosa: inibizione temporanea per anni 1 e mesi sei; 3. Davide Scarfo, dirigente A.S.D. Certosa: inibizione temporanea per anni 1 e mesi sei. 4. A.S.D. Certosa, ammenda di € 800,00 e penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato Juniores 2016-2017. Esaminata la documentazione allegata all’atto, appare dimostrato “per tabulas” l’illecito contestato che ritenuto molto grave porta il Tribunale a deliberare di infliggere le seguenti sanzioni: Calciatore Myrtai Drini: squalifica per tre giornate. Domenico Chiapparoli presidente A.S.D. Certosa: inibizione temporanea per anni uno Davide Scarfo, dirigente A.S.D. Certosa: inibizione temporanea per mesi sei. A.S.D. Certosa, ammenda di € 400,00 e penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato Juniores 2016-2017. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dalle norme.
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