COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 18/tf – Procura Federale – Deferimento del calciatore Limaymanta Isuiza Jean Franco per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS. (riferimento Procura Federale 9525/439 pf 15/16 AA/ac del 14.3.2016).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 05/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 18/tf – Procura Federale – Deferimento del calciatore Limaymanta Isuiza Jean Franco per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS. (riferimento Procura Federale 9525/439 pf 15/16 AA/ac del 14.3.2016). Con atto del 14 marzo 2015 il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Liguria il calciatore Limaymanta Isuiza Jean Franco di nazionalità peruviana, per violazione degli art. 1/1 e 10 secondo comma CGS, in relazione all’art. 40 comma sei delle N.O.I.F. per aver rilasciato dichiarazione nella quale afferma falsamente di non essere stato tesserato per alcuna federazione straniera. Ciò al fine di ottenere il tesseramento nella stagione 2015-2016 per la società A.S.D. Polisportiva Canevari, Il procedimento si è svolto in data odierna assente il deferito e con la presenza del rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini, che ne ha sostenuta la colpevolezza con la richiesta della sanzione della squalifica per mesi tre da scontarsi con decorrenza dal momento in cui il calciatore dovesse contrarre un regolare tesseramento. Il Tribunale, letto l’atto di deferimento, esaminata la documentazione a esso allegata e rilevato che l’infrazione è dimostrata “per tabulas”, non può che concludere con l’accoglimento delle richieste del P.F. e infliggere al calciatore Limaymanta Isuiza Jean Franco la sanzione della squalifica per mesi tre differendone la data di decorrenza dal momento in cui questi dovesse contrarre un regolare tesseramento. In tal senso delibera. Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alla parte deferita.
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