COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: Buccinasco –A P Oratorio Stradella

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: Buccinasco –A P Oratorio Stradella La Società Pol. Buccinasco con telegramma in data 17-4-2016 ha preannunciato reclamo in ordine alla gara in oggetto significando che “seguiranno motivazioni tramite raccomandata”. Successivamente tale società non ha provveduto ad inviare le motivazioni del reclamo. Come pubblicato su al CU N° 36 del 17-12-2015 del CRL punto 2.2.1, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti – e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2015/2016 “ e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu n° 190 della LND del 16-12-2015 che riporta integralmente il CU n° 217/A del 14-12-2015 della Figc, che dispone quanto segue: “- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. - gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo…..”.Dato atto che la Società Pol. Buccinasco non ha fatto pervenire le motivazioni del reclamo, conseguentemente il reclamo non può essere preso in considerazione essendo inammissibile PQM Delibera Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Buccinasco – A P O S, 1-1. Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it