COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale ERRATA CORRIGE Tribunale Federale Territoriale del CRL (riunione del 14.4.2016) Si modifica il deferimento in questione come segue : Deferimento Procura Federale datato 07.03.2016 a carico di : SADIKAJ Rinald e EL OMARI Anasse per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 15 n. 5 e 46, comma 6, CGS, nonché agli Artt. 39 e 74 NOIF in quanto hanno partecipato nelle file della squadra NUOVA ZORLESCO per la gara NUOVA ZORLESCOO / POL. BORGHETTO del 06.09.2016 campionato II° categoria in posizione non regolamentare; BORTOLOTTI Giuliano, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 61 NOIF in quanto, in qualità di dirigente accompagnatore della US NUOVA ZORLESCO, ha sottoscritto la distinta della gara di cui sopra, dove figuravano i calciatori SADIKAJ Rinald e EL OMARI Anasse in posizione non regolamentare; US NUOVA ZORLESCO per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale ERRATA CORRIGE Tribunale Federale Territoriale del CRL (riunione del 14.4.2016) Si modifica il deferimento in questione come segue : Deferimento Procura Federale datato 07.03.2016 a carico di : SADIKAJ Rinald e EL OMARI Anasse per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 15 n. 5 e 46, comma 6, CGS, nonché agli Artt. 39 e 74 NOIF in quanto hanno partecipato nelle file della squadra NUOVA ZORLESCO per la gara NUOVA ZORLESCOO / POL. BORGHETTO del 06.09.2016 campionato II° categoria in posizione non regolamentare; BORTOLOTTI Giuliano, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 61 NOIF in quanto, in qualità di dirigente accompagnatore della US NUOVA ZORLESCO, ha sottoscritto la distinta della gara di cui sopra, dove figuravano i calciatori SADIKAJ Rinald e EL OMARI Anasse in posizione non regolamentare; US NUOVA ZORLESCO per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che la società deferita è comparsa all’udienza fissata per il giorno 14.04.2016, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna dei calciatori SADIKAJ Rinald e EL OMARI Anasse ad una giornata di squalifica, del sig. BORTOLOTTI Giuliano a 30 giorni di inibizione e della US NUOVA ZORLESCO ad un punto di penalizzazione e l’ammenda di Euro 800,00 e che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni trattandosi di un mero disguido nel tesseramento dei suddetti calciatori. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che i calciatori SADIKAJ Rinald e EL OMARI Anasse sono stati impiegati nella gara la gara NUOVA ZORLESCO / POL. BORGHETTO del 06.09.2015 campionato II° categoria in posizione non regolamentare. Le responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione del disposto di cui Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF è evidente. Dai documenti agli atti del giudizio emerge altresì la buona fede dei deferiti i quali ritenevano di aver correttamente tesserato il calciatore e di non averlo più impiegato al momento in cui sono venuti a conoscenza di tale disguido nel tesseramento. Alla luce della tenue gravità del comportamento tenuto dai deferiti si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a SADIKAJ Rinald e EL OMARI Anasse 1 giornata di squalifica; a BORTOLOTTI Giuliano 30 giorni di inibizione, alla US NUOVA ZORLESCO un punto di penalizzazione e Euro 150,00 di ammenda. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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