COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 14.03.2016 a carico di : DIALLO SOULEYMANE per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 24 commi 1-2-3 art. 36 del Regolamento del settore per l’attività giovanile scolastica dell’art. 31 NOIF e dell’art. 10 commi 2 e 4 CGS per aver partecipato alla gara del campionato Provinciale Allievi Gir. A ASD Virtus Graffiniana/Asd Academy Sant’Angelo del 13.9.2014 in posizione irregolare in quanto privo del necessario titolo. ROSSI GIOVANNI Dirigente Accompagnatore della Asd Academy Sant’Angelo per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 24 commi 1-2-3 art. 36 del Regolamento del settore per l’attività giovanile scolastica dell’art. 31 e 61 NOIF e dell’art. 10 commi 2 e 4 CGS per aver sottoscritto la distinta della gara di cui sopra ASD ACADEMY SANT’ANGELO a titolo di responsabilità oggettiva per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo in ordine agli addebiti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 21.04.2016, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del calciatore DIALLO SOULEYMANE a due giornata di squalifica, del sig. ROSSI GIOVANNI a 2 mesi di inibizione e della ASD ACADEMY SANT’ANGELO ad un punto di penalizzazione e l’ammenda di Euro 250,00 e che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni trattandosi di un mero disguido nel tesseramento del suddetto calciatore.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 14.03.2016 a carico di : DIALLO SOULEYMANE per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 24 commi 1-2-3 art. 36 del Regolamento del settore per l'attività giovanile scolastica dell'art. 31 NOIF e dell'art. 10 commi 2 e 4 CGS per aver partecipato alla gara del campionato Provinciale Allievi Gir. A ASD Virtus Graffiniana/Asd Academy Sant'Angelo del 13.9.2014 in posizione irregolare in quanto privo del necessario titolo. ROSSI GIOVANNI Dirigente Accompagnatore della Asd Academy Sant'Angelo per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 24 commi 1-2-3 art. 36 del Regolamento del settore per l'attività giovanile scolastica dell'art. 31 e 61 NOIF e dell'art. 10 commi 2 e 4 CGS per aver sottoscritto la distinta della gara di cui sopra ASD ACADEMY SANT'ANGELO a titolo di responsabilità oggettiva per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo in ordine agli addebiti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 21.04.2016, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del calciatore DIALLO SOULEYMANE a due giornata di squalifica, del sig. ROSSI GIOVANNI a 2 mesi di inibizione e della ASD ACADEMY SANT'ANGELO ad un punto di penalizzazione e l’ammenda di Euro 250,00 e che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni trattandosi di un mero disguido nel tesseramento del suddetto calciatore. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore DIALLO SOULEYMANE é stato impiegato nella gara del campionato Provinciale Allievi Gir. A ASD Virtus Graffiniana/Asd Academy Sant'Angelo del 13.9.2014 in posizione non regolamentare. Le responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione del disposto di cui Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF è evidente. Dai documenti agli atti del giudizio emerge altresì la buona fede dei deferiti i quali ritenevano di aver correttamente tesserato il calciatore e di non averlo più impiegato al momento in cui sono venuti a conoscenza di tale disguido nel tesseramento. Alla luce della tenue gravità del comportamento tenuto dai deferiti si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a DIALLO SOULEYMANE una giornata di squalifica, a ROSSI GIOVANNI 1 mese di inibizione alla ASD ACADEMY SANT'ANGELO un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Allievi Provinciali e l’ammenda di Euro 250,00 Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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