COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 1.3.2016 a carico di: 1. GIOVINETTI Gianluca, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 e dell’Art. 22, commi 3 e 6 del CGS per aver partecipato, nelle file della ASD ORCEANA CALCIO, alle seguenti tre gare del campionato di eccellenza, senza essere regolarmente tesserato per la ASD ORCEANA CALCIO e quindi in posizione irregolare: DARFO BOARIO / ASD ORCEANA CALCIO del 6.9.2015, ASD ORCEANA CALCIO / AURORA TRAVAGLIATO del 13.9.2015 e CASTELLANA CASTELGOFFREDO / ASD ORCEANA CALCIO del 20.9.2015. 2. GRAZIOLI Danilo, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 e dell’Art. 22, commi 3 e 6 del CGS con riferimento all’Art. 61, comma 5 NOIF, per avere sottoscritto le distinte delle tre gare sopra indicate nelle quali era inserito il calciatore GIOVINETTI Gianluca in posizione irregolare; 3. ASD ORCEANA CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 29/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 1.3.2016 a carico di: 1. GIOVINETTI Gianluca, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 e dell'Art. 22, commi 3 e 6 del CGS per aver partecipato, nelle file della ASD ORCEANA CALCIO, alle seguenti tre gare del campionato di eccellenza, senza essere regolarmente tesserato per la ASD ORCEANA CALCIO e quindi in posizione irregolare: DARFO BOARIO / ASD ORCEANA CALCIO del 6.9.2015, ASD ORCEANA CALCIO / AURORA TRAVAGLIATO del 13.9.2015 e CASTELLANA CASTELGOFFREDO / ASD ORCEANA CALCIO del 20.9.2015. 2. GRAZIOLI Danilo, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 e dell'Art. 22, commi 3 e 6 del CGS con riferimento all’Art. 61, comma 5 NOIF, per avere sottoscritto le distinte delle tre gare sopra indicate nelle quali era inserito il calciatore GIOVINETTI Gianluca in posizione irregolare; 3. ASD ORCEANA CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del provvedimento del Corte Federale d'Appello Nazionale pubblicato sul CU 100/cfa della FIGC datato 7.4.2016, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che sono comparsi i deferiti rappresentati dal procuratore speciale, avv. Carlo Antonio Ghirardi,; - rilevato che il Rappresentante della Procura ed i deferiti, Danilo Grazioli e la società ASD ORCEANA CALCIO, concordavano l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: - a carico di GRAZIOLI Danilo, 40 giorni di inibizione di cui 14 già scontati; - a carico della società ASD ORCEANA CALCIO € 465,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Eccellenza gir. C) stagione sportiva 2015/2016; - rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare la calciatore GIOVINETTI Gianluca due giornate di squalifica; - rilevato che il deferito, GIOVINETTI Gianluca, dichiarava di aver già scontato le due giornate di squalifica comminate con il precedente provvedimento riformato dalla Corte Federale d'Appello e si rimetteva pertanto alle decisioni della Corte OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA - a GRAZIOLI Danilo, 40 giorni di inibizione di cui 14 giorni già scontati; - alla società ASD ORCEANA CALCIO € 465,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Eccellenza gir. C) stagione sportiva 2015/2016. - rilevato inoltre che il comportamento addebitato al calciatore Giovinetti risulta provato documentalmente in quanto, il calciatore GIOVINETTI è stato impiegato nelle tre gare sopra indicate nonostante fosse stato precedentemente squalificato per un turno per recidiva in ammonizione comminata nella gara del 10.5.2015 (ORSA TRISMOKA / ASD ORCEANA CALCIO) e non scontata. Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo confermare al calciatore Giovinetti le due giornate di squalifica che peraltro ha già scontato così richiesto dalla Procura. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - al calciatore GIOVINETTI Gianluca due giornate di squalifica dando atto che queste sono già state scontate. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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