COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD US CALCINATO cat. Promozione Gara del 18.10.2015 tra ASD US CALCINATO / GOVERNOLESE CU N. 58 del CRL datato 01.04.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD US CALCINATO cat. Promozione Gara del 18.10.2015 tra ASD US CALCINATO / GOVERNOLESE CU N. 58 del CRL datato 01.04.2016 La società ASD US CALCINATO ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 30 marzo 2018, a carico del calciatore FRANCHINI Fabio La Corte di Sportiva di Appello Territoriale, verificata la regolarità di presentazione del ricorso, osserva quanto segue. Con decisione del 22 ottobre 2015, il Giudice Sportivo sanzionava il sig. Paghera Luca, con la squalifica di anni due (fino al 18 ottobre 2017), ai sensi dell’art. 3 del CGS - in qualità di capitano della squadra ASD US CALCINATO, per il comportamento violento commesso da un tesserato della società odierna reclamante e non individuato dall’arbitro, a danno dello stesso. Avverso detta decisione, la ASD US CALCINATO proponeva appello. La Corte, ritenuto che non era stato possibile individuare l’effettivo responsabile del fatto ed in accoglimento dell'istanza proposta dalla società reclamante, trasmetteva gli atti alla procura federale per compiere le opportune indagini per individuare l'autore del gesto commesso nei confronti dell'arbitro, le cui risultanze venivano comunicate con nota del 24 marzo 2016. Preso atto delle risultanze delle indagini espletate dalla Procura, in pari data, la Corte disponeva la cessazione della squalifica inflitta al Capitano, PAGHERA Luca e rimetteva al Giudice Sportivo gli atti per i provvedimenti di sua competenza da assumere nei confronti del tesserato, FRANCHINI Fabio. Con delibera pubblicata in data 1 aprile 2016, il Giudice Sportivo comminava a sig. Franchini la squalifica di anni 2, fino al 30 marzo 2018. Avverso la decisione del Giudice Sportivo datata 1 aprile 2016, la ASD US CALCINATO propone in questa sede ricorso eccependo: - in via principale, la nullità e/o l’annullabilità della decisione impugnata in quanto risulterebbe pendente un procedimento disciplinare nei confronti del Franchini Fabio; - in subordine, la riduzione della sanzione comminata, in misura pari al periodo di squalifica già scontata dal sig. Paghera, 161 giorni, ovvero perché sproporzionata ed eccessiva. La Corte rileva quanto segue. Non può trovare accoglimento l’eccezione di nullità e/o annullabilità della decisione impugnata per pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti del Franchini Fabio, in quanto infondata e comunque non provata. Del pari la Corte non condivide le ragioni portate dalla difesa a sostengo della propria richiesta di ottenere una riduzione della sanzione al periodo già sofferto dal sig. Paghera. La circostanza che il sig. Paghera sia stato sanzionato con la squalifica di anni due, in forza dell’art. 3 del CGS che dispone che il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in occasione della gara in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore del gesto, e che lo stesso abbia scontato n. 161 giorni, non rileva ai fini della determinazione della squalifica da comminare al sig. Franchini. Il periodo pre-sofferto della squalifica, da parte del capitano della ASD US CALCINATO, non ha rilevanza alcuna in questa sede, così come del tutto infondata appare la circostanza che, in caso di una mancata riduzione della sanzione in misura pari alla squalifica già scontata dal Paghera, lo stesso fatto verrebbe punito con una squalifica maggiore dei due anni comminati ovvero la sanzione sarebbe di anni due oltre o 161 giorni scontati dal Paghera. Diversamente, invece, il sig. Franchini si vedrebbe scontare una sanzione inferiore rispetto a quella comminata (un anno e mezzo anziché anni due). Si osserva infatti che, a carico del sig. Franchini si è aperto un procedimento autonomo ed indipendente, rispetto a quello che ha visto protagonista il capitano della reclamante, nel quale il Giudice può liberamente apprezzare e valutare il comportamento posto in essere dal soggetto identificato quale effettivo responsabile. La Corte, investita della questione, non può certo esimersi dal giudicare il comportamento tenuto dal Franchini durante la gara in oggetto, che si connota per la particolare violenza, verso il direttore di gara (mi sferrava con violenza un calcio al polpaccio destro, provocandomi immediata sensazione di dolore), nonché l’atteggiamento tenuto dallo stesso giocatore successivamente ai fatti in contestazione. Il Franchini, infatti, non solo non ha ammesso la propria responsabilità nell’immediatezza del fatto, ma manteneva tale atteggiamento anche successivamente, ovvero fino alla pubblicazione della decisione sul CU del 3 dicembre 2016. Non si può non rilevare, infatti, che la società ASD US CALCINATO faceva pervenire la dichiarazione di “colpevolezza” del sig. Franchini solo qualche ora dopo la pubblicazione della decisione della Corte, che disponeva la trasmissione degli atti alla procura federale e la non sospensione della sanzione inflitta al capitano, PAGHERA Luca, proprio in applicazione della norma sopra menzionata Il sig. Franchini ha infatti tenuto un comportamento che può qualificarsi come antisportivo, essendosi palesato in atteggiamenti contrari allo spirito e alla finalità dello sport in genere e del gioco del calcio in particolare, nonché alla lealtà sportiva. La sanzione comminata al sig. Franchini Fabio merita, pertanto, di essere aggravata nella misura di mesi 6. Tanto premesso, RIGETTA Il reclamo proposto e commina a carico del sig. Franchini Fabio la sanzione di anni 2 e mesi 6, ovvero fino al 30 settembre 2018. Si dispone l’addebito della tassa se non versata.
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