COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD AGNADELLO CALCIO 2011 Camp. 2° Categoria Gir. I Gara del 17/04/2016 tra Agnadello Calcio / Excelsior C.U .n. 41 della delegazione di Cremona datato 21/04/2016 Squalifica Matteo Battaglia per 5 giornate
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°67 del 05/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD AGNADELLO CALCIO 2011 Camp. 2° Categoria Gir. I
Gara del 17/04/2016 tra Agnadello Calcio / Excelsior
C.U .n. 41 della delegazione di Cremona datato 21/04/2016
Squalifica Matteo Battaglia per 5 giornate
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società ASD. AGNADELLO CALCIO 2011; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 217/A del 14/12/2015 della F.I.G.C., che dispone l'abbreviazione dei termini per i reclami da proporre alla Corte d'Appello Territoriale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale e trascritta sul C.U. n. 36 del 17/12/2015 del CRL.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 26/04/2016 ore 09.31,14 a mezzo fax e che il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato in data 21/04/2016 dalla delegazione di Cremona sul C.U. n.41.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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