COMITATO REGIONALE MOLISE COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 05 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 5.2.2. DEFERIMENTO A CARICO DI PASQUALE ANTONINO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SARACENA FUTSAL Con atto n. 10285/614pf15-16/AV/mf prot. del 29 marzo 2016 la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. PASQUALE Antonio, nella sua qualità di calciatore tesserato per la società Saracena Futsal, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere in data 14.11.2014, in Campobasso alla Via XXIV Maggio, presso la stazione di servizio AGIP, proferito nei confronti dell’arbitro Telesca Rossano della sezione AIA di Campobasso, espressioni offensive e minacciose, quali “mi hai fatto squalificare fino al 31/12/2014, sei un senza palle, un pagliaccio, se ti davo un pugno era di più la squalifica? Sei un uomo senza palle, pagliaccio, ci vediamo”; e la società A.S.D. SARACENA FUTSAL, per violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per quanto posto in essere dal proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 05 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 5.2.2. DEFERIMENTO A CARICO DI PASQUALE ANTONINO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SARACENA FUTSAL Con atto n. 10285/614pf15-16/AV/mf prot. del 29 marzo 2016 la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. PASQUALE Antonio, nella sua qualità di calciatore tesserato per la società Saracena Futsal, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere in data 14.11.2014, in Campobasso alla Via XXIV Maggio, presso la stazione di servizio AGIP, proferito nei confronti dell’arbitro Telesca Rossano della sezione AIA di Campobasso, espressioni offensive e minacciose, quali “mi hai fatto squalificare fino al 31/12/2014, sei un senza palle, un pagliaccio, se ti davo un pugno era di più la squalifica? Sei un uomo senza palle, pagliaccio, ci vediamo”; e la società A.S.D. SARACENA FUTSAL, per violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per quanto posto in essere dal proprio tesserato. Alla udienza odierna sono comparsi l’Avv. Raffaele TEODORO per la Procura Federale, il sig. PASQUALE Antonio ed il sig. DI STEFANO Nicola, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Saracena Futsal. Prima dell’inizio della trattazione la Procura Federale deposita accordo ex art. 23 C.G.S. sottoscritto tra la Procura stessa ed i deferiti, che riporta le seguenti sanzioni concordate: squalifica per mesi due per il calciatore Pasquale Antonio ed ammenda di euro 200,00 per la società A.S.D. Saracena Futsal, per la valutazione di competenza di questo Tribunale. Visti gli atti del deferimento, si ritiene che le sanzioni concordate sono congrue e che nell’accordo sono stati correttamente qualificati i fatti verificatisi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge al calciatore PASQUALE Antonio la sanzione della squalifica per mesi due ed alla società A.S.D. SARACENA FUTSAL la sanzione della ammenda di euro 200,00. DICHIARA la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei suddetti deferiti a condizione che entro 30 giorni dalla pubblicazione sul C.U. della presente decisione sia data esecuzione alla sanzione pecuniaria di cui sopra nelle modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Comitato Regionale Molise, che viene allo scopo incaricata anche per dare comunicazione a questo Organo Giudicante del mancato pagamento della sanzione pecuniaria nei termini stabiliti per gli effetti previsti dall’art. 23, comma 2, terzo periodo, del C.G.S.
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