COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 04/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara VIGUZZOLESE – VILLAROMAGNANO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 04/05/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Gara VIGUZZOLESE - VILLAROMAGNANO La gara in epigrafe non ha avuto una regolare conclusione essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro. Dalla disamina del referto di gara si evince che al minuto 32º del primo tempo l'arbitro assegnava un calcio di rigore, a favore della società Villaromagnano, che veniva realizzato. Prima della ripresa del gioco, si avvicinava alla panchina della Viguzzolese per far cessare le contestazioni nei suoi confronti. PERERA IVAN (ATLETICO VOLPIANO) SCABBIOLO STEFANO (LIBARNA U.S.D.) DAL PONTE ANDREA (LIBARNA U.S.D.) PASCAL SIMONE (PINASCA) PROCHIETTO ALBERTO (PINASCA) BORRIERO EMANUELE (CASTELNUOVO BELBO) 22 Il massaggiatore della società signor MUTTI STEFANO CESARE, anzichè placarsi aumentava le proteste ed il direttore di gara ne decideva l'allontanamento dal campo. Nella immediatezza il Mutti entra sul terreno di gioco affrontando l'arbitro con fare intimidatorio e, giunto a contatto, gli afferra con forza il braccio sinistro, lo strattona e lo attira verso di se; nel contempo riceve un forte pestone sul piede che gli procura un dolore intenso. A questo punto l'arbitro molto scosso per quanto accaduto, temendo per la propria sicurezza e non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara ne decretava la sospensione avviandosi verso gli spogliatoi. Arrivato nei pressi degli stessi si trovava di fronte tutti i giocatori della squadra ospitante, nonchè persone non presenti in distinta, che contestavano nervosamente e con insistenza la sua decisione compreso il dirigente responsabile signor GUARAGLIA GIORGIO che, anzichè tutelare il direttore di gara minacciava nei suoi confronti ritorsioni in ambito arbitrale. Rientrato finalmente negli spogliatoi l'arbitro si cambiava ed abbandonava l'impianto sportivo. Alla luce di quanto esposto la responsabilità della mancata conclusione della gara deve essere addebitata alla società Viguzzolese per il comportamento aggressivo e fortemente intimidatorio posto in essere da un proprio tesserato nei confronti del direttore di gara e quindi, in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S. SI DELIBERA - di assegnare gara persa alla società VIGUZZOLESE con il seguente risultato: VIGUZZOLESE - VILLAROMAGNANO 0-3.