COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto da A.C.D. SINERGY GRAVELLONA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 64 del 14/4/2016 in riferimento alla gara CALCIO VOGOGNA – SINERGY GRAVELLONA disputata il 10/4/16 nell’ambito del Campionato Prima categoria Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 04/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Reclamo proposto da A.C.D. SINERGY GRAVELLONA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 64 del 14/4/2016 in riferimento alla gara CALCIO VOGOGNA – SINERGY GRAVELLONA disputata il 10/4/16 nell’ambito del Campionato Prima categoria Girone A Con il reclamo in oggetto, ricevuto il 26.4.2016, A.C.D. SINERGY GRAVELLONA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo della squalifica per tre gare effettive nei confronti del giocatore PERRONE CHRISTIAN poiché “già sostituito in precedenza, colpiva un avversario con un calcio sul petto provocando un accenno di rissa prontamente sedata”. La reclamante sostiene che il giocatore sanzionato si sarebbe limitato ad intervenire in uno scontro tra un suo compagno ed un avversario al termine della partita, senza tuttavia alzare né mani né piedi, mentre il fatto sanzionato dovrebbe attribuirsi esclusivamente al giocatore del CALCIO VOGOGNA Mellerio Matteo, allegando alcuni fotogrammi a conforto di tale ricostruzione del fatto, con conseguente richiesta di riduzione della sanzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva che il referto arbitrale afferma con precisione che il giocatore Perrone Christian, al termine della partita “ha atteso davanti agli spogliatoi i giocatori avversari che rientravano tranquillamente dopo aver salutato i giocatori avversari in un clima abbastanza sereno, colpendone uno al petto entrando in gamba tesa causando la rissa successiva. E’ stato bloccato dal proprio capitano.” Dal referto si evince altresì che il giocatore del CALCIO VOGOGNA Mellerio Matteo, a seguito della rissa scatenata dal Perrone, abbia colpito con un calcio al petto un giocatore avversario entrando a gamba tesa e sia stato successivamente bloccato, riportando successivamente la medesima sanzione della squalifica per tre gare, non oggetto di reclamo. Considerato pertanto che la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale appare circostanziata e precisa, che i fotogrammi prodotti non sono idonei a contraddirla, e che il referto gode di efficacia probatoria privilegiata, che inoltre le sanzioni applicate appaiono conformi al disposto del C.G.S., il deliberato del Giudice Sportivo appare corretto. Per quanto sopra la Corte RESPINGE il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.
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