COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 05 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 del 11 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e squalifica calciatore ZANZARIELLO Domenico (n. 6 gare) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 in data 14/4/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 05 Maggio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: A.C.D. CASTELLANETA - A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 del 11 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e squalifica calciatore ZANZARIELLO Domenico (n. 6 gare) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 in data 14/4/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 è stato inoltrato con raccomandata n. 15029750393-3 del 22/4/2016 e quindi in ritardo rispetto alla data del Comunicato Ufficiale n. 76 del 14/4/2016 come previsto dall’art. 46 punto 4 Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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