COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 364 CSAT 34 DEL 29 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 196/A A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA (CT) avverso squalifica fino al 16/04/2019 del calciatore sig. Dario Cantarella – Play off Allievi Provinciali, gara Mascalucia/Biancavilla del 16/04/2016 – Comunicato Ufficiale n. 48 CT del 18/04/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 364 CSAT 34 DEL 29 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 196/A A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA (CT) avverso squalifica fino al 16/04/2019 del calciatore sig. Dario Cantarella - Play off Allievi Provinciali, gara Mascalucia/Biancavilla del 16/04/2016 - Comunicato Ufficiale n. 48 CT del 18/04/2016 La A.S.D. C. Biancavilla contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, segnalando che il calciatore espulso, autore dei fatti che hanno determinato l’adozione del provvedimento disciplinare impugnato, non è stato il sig. Dario Cantarella bensì il sig. Simone Amata. Chiede pertanto che la sanzione venga confermata, ma a carico di quest’ultimo calciatore. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rileva che l’arbitro della gara ha fatto pervenire alla Segreteria di questa Corte Sportiva di Appello, supplemento di rapporto redatto, per mezzo del quale comunica di avere indicato per mero errore tra gli espulsi della gara in oggetto il calciatore n° 15 sig. Dario Cantarella, “mentre il giocatore che è stato espulso, per avermi spinto e dato un calcio, è il giocatore n° 10 Amata Simone della società Calcio Biancavilla”. Avuto riguardo a tale segnalazione, P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, annulla la sanzione della squalifica presa a carico del calciatore sig. Dario Cantarella e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catania, per quanto ulteriormente a praticarsi. Dispone inoltre di rimettersi copia degli atti alla A.I.A., per quanto di eventuale competenza. Per l’effetto senza addebito della tassa reclamo (€ 65,00) non versata.
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