COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 368 CSAT 35 DEL 03 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.198/A A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Roberto Martorana – Campionato Promozione Girone “A”, Gara Play Off Audace Partinico Borgetto/Nuova Sancis del 24/04/2016 – C.U. n. 360 del 27/04/2016.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 368 CSAT 35 DEL 03 MAGGIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n.198/A A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Roberto Martorana - Campionato Promozione Girone “A”, Gara Play Off Audace Partinico Borgetto/Nuova Sancis del 24/04/2016 - C.U. n. 360 del 27/04/2016. Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. Nuova Sancis ha impugnato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del proprio calciatore, così come riportato in epigrafe, chiedendone una riduzione in termini più equi. La reclamante sostiene, in buona sintesi, che il sig. Martorana si è limitato solo a delle proteste verbali nei confronti del direttore di gara, senza che queste fossero offensive ed irriguardose, mentre per ciò che riguarda l’ulteriore aggravante della sanzione la reclamante sostiene che il Commissario di campo abbia riportato circostanze non vere, avendo scambiato l’identità del calciatore che ha materialmente danneggiato la porta del bagno. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. godono di fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 46’ del 1° tempo il calciatore sig. Roberto Martorana è stato espulso per avere rivolto un insulto nei confronti dell’arbitro (vedasi referto arbitrale). Il medesimo calciatore, inoltre, una volta rientrato negli spogliatoi, sfogava la propria rabbia colpendo ripetutamente con dei calci la porta del bagno tanto da danneggiarla (rapporto del CC). In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare in termini più equi la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Roberto Martorana. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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