COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 369 TFT 35 DEL 03 MAGGIO 201 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 520/B DEFERIMENTO A CARICO DI: U.S.D. TRECASTAGNI Sig. SEBASTIANO CUTULI (presidente all’epoca dei fatti) N° 6 calciatori tesserati per la U.S.D. Trecastagni, all’epoca dei fatti. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 369 TFT 35 DEL 03 MAGGIO 201 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 520/B DEFERIMENTO A CARICO DI: U.S.D. TRECASTAGNI Sig. SEBASTIANO CUTULI (presidente all’epoca dei fatti) N° 6 calciatori tesserati per la U.S.D. Trecastagni, all’epoca dei fatti. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 30/03/2016 prot. 10387/273 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. In sede di conclusione indagini il calciatore sig. Giuseppe Enrico D’Arrigo ha fatto pervenire un certificato di idoneità rilasciato in data 31/01/2015. Tuttavia il predetto, già in possesso di un certificato medico scaduto l’11/09/2014, nell’intertempo ha preso parte attiva a ben nove gare, senza essere in possesso di alcuna idoneità. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 600,00 a carico della società U.S.D. Trecastagni; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Sebastiano Cutuli; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Diego Consalvo, Luigi Di Stefano, Riccardo Gerbino, Giuseppe Ernesto D’Arrigo, Alessandro Morina e Giuseppe Pistorio, tesserati per la Società deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori sigg. Diego Consalvo, Luigi Di Stefano, Riccardo Gerbino, Giuseppe Ernesto D’Arrigo (nei limiti sopra indicati), Alessandro Morina e Giuseppe Pistorio, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a carico della U.S.D. Trecastagni; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Sebastiano Cutuli; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Diego Consalvo, Luigi Di Stefano, Riccardo Gerbino, Giuseppe Ernesto D’Arrigo, Alessandro Morina e Giuseppe Pistorio, tesserati per l’U.S.D. Trecastagni all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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