COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 369 TFT 35 DEL 03 MAGGIO 201 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 521/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. STEFANESE CALCIO Sig. ARCANGELO CASCIO (presidente all’epoca dei fatti) N° 3 calciatori tesserati per la A.S.D. Stefanese, all’epoca dei fatti. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 369 TFT 35 DEL 03 MAGGIO 201 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 521/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. STEFANESE CALCIO Sig. ARCANGELO CASCIO (presidente all’epoca dei fatti) N° 3 calciatori tesserati per la A.S.D. Stefanese, all’epoca dei fatti. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 29/03/2016 prot. 10231/272 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Ad eccezione del calciatore sig. Paolo Villafranca, che ha fatto pervenire nei termini copia del proprio certificato di idoneità valido fino al 22/07/2015, le altre parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa. Nessuno é sono comparse all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento e, rimettendosi alla decisione del Tribunale Federale per quanto riguardante il calciatore sig. Paolo Villafranca, ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Stefanese Calcio; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Arcangelo Cascio; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Santo Scarpinato e Giuseppe Tarantino, tesserati per la Società deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori sigg. Santo Scarpinato e Giuseppe Tarantino, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Va di contro prosciolto il calciatore sig. Paolo Villafranca, che ha prodotto valida certificazione medica di idoneità per la stagione sportiva in argomento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.S.D. Stefanese Calcio; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Arcangelo Cascio; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Santo Scarpinato e Giuseppe Tarantino, tesserati per l’A.S.D. Stefanese Calcio all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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