COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO PRO CASOLLA GARA PRO CASOLLA – SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 17/1/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO PRO CASOLLA GARA PRO CASOLLA – SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 17/1/2016
Il G.S.T., f.f., letto il reclamo proposto ritualmente dalla società Pro Casolla avverso la omologazione della gara; rilevato che la società reclamante deduce che alla gara ha preso parte il Sig. Cosenza Gianmarco che non aveva titolo perché non tesserato per la società San Giovanni Battista; considerato che, a seguito di indagini effettuate presso gli uffici competenti della F.I.G.C., è emerso che il predetto calciatore era tesserato per la società San Giovanni Battista in tempo utile per prendere parte alla gara in oggetto; rilevato che, pertanto il reclamo così come proposto, non appare meritevole di accoglimento. Tutto ciò premesso;
DELIBERA
A) di rigettare il reclamo e per l’effetto di omologare la gara con il punteggio conseguito sul campo di 1-1;
B) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati;
C) di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società Pro Casolla se non già versata.
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