COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO AUDAX CERVINARA – GARA ATLETICO BENEVENTO / AUDAX CERVINARA DEL 6/32016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO AUDAX CERVINARA – GARA ATLETICO BENEVENTO / AUDAX CERVINARA DEL 6/32016 Il G.S.T., f.f., letto il reclamo proposto ritualmente dalla società Audax Cervinara avverso la omologazione della gara; rilevato che la società reclamante deduce che i Sigg.ri De Gimmis Francesco, Ranauro Lorenzo e Finazza Angelo hanno preso parte alla gara pur non avendo titolo perché non tesserati per la società Atletico Benevento; rilevato che il direttore di gara nel referto evidenziava che non risultava inserito nel tabulato dei tesserati esibito dalla società Audax Cervinara il Sig. Palluotto Francesco; considerato che, a seguito di indagini effettuate presso gli Uffici competenti della FIGC, è emerso che i calciatori indicati dalla società Atletico Benevento risultavano, alla data della disputa della gara, regolarmente tesserati per quest’ultima società così come il Sig. Palluotto Francesco che risultava in posizione regolare per la società Audax Cervinara essendo regolarmente tesserato; considerato, pertanto, che il reclamo, così come proposto, non appare meritevole di accoglimento. Tutto ciò premesso; DELIBERA A) di rigettare il reclamo e per l’effetto di omologare la gara in oggetto con il punteggio conseguito sul campo di 1-1; B) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati; C) di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società Audax Cervinara se non versata.
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