COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA CITTÀ DI MERCOGLIANO – MONTEMARANO DEL 13/3/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA CITTÀ DI MERCOGLIANO – MONTEMARANO DEL 13/3/2016 Il G.S.T, f.f., letti gli atti ufficiali, rilevato che la gara non si è disputata, atteso l’inadempimento della società Città di Mercogliano che non provvedeva, prima della partita, a versare la somma intimata e dovuta al comitato Regionale Campania FIGC; tutto ciò premesso, letto l’art. 53 NOIF; DELIBERA A) di infliggere alla società Città di Mercogliano la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica; B) di infliggere alla società Città di Mercogliano l’ammenda di € 600.00 (seicento/00) trattandosi di terza rinuncia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it