COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO PISCIOTTA – GARA ELEA VIRTUS / ATLETICO PISCIOTTA DEL 10/1/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO PISCIOTTA – GARA ELEA VIRTUS / ATLETICO PISCIOTTA DEL 10/1/2016 Il G.S.T., f.f., leti gli atti ufficiali di gara ed il reclamo proposto ritualmente dalla società Atletico Pisciotta avverso la omologazione della gara; rilevato che la società reclamante deduce che alla gara hanno preso parte i calciatori indicati nella distinta della società Elea Virtus in posizione irregolare perché non tesserati alla data della disputa della gara; considerato che a seguito di indagini effettuate presso gli Uffici competenti della F.I.G.C., è emerso che tutti i calciatori della società Elea Virtus, che hanno preso parte effettivamente alla gara, erano in posizione regolare perché tesserati ritualmente; rilevato che, pertanto, il reclamo così come proposto non appare meritevole di accoglimento; tutto ciò premesso; DELIBERA A) di rigettare il reclamo e per l’effetto di omologare la gara con il punteggio conseguito sul campo di 1-1; B) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza; C) di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società Atletico Pisciotta, se non versata.
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