COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 110. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012 – GARA REAL SAN FELICE / CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012 DEL 10.04.2016 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 110. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012 – GARA REAL SAN FELICE / CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012 DEL 10.04.2016 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, la società ha spedito il ricorso medesimo, a mezzo plico raccomandata, in data 23.04.2016, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (che è di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania è in data 14.04.2016, per cui il termine era fissato al 21.04.2016. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Mercogliano 2012; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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