COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO FUTSAL CISTERNA – GARA FUTSAL CISTERNA / BRACIGLIANO DEL 17/4/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO FUTSAL CISTERNA – GARA FUTSAL CISTERNA / BRACIGLIANO DEL 17/4/2016 Il G.S.T. f.f., visto il reclamo preliminarmente rileva che esso è stato ritualmente proposto nel rispetto dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2015/2016, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 217/A della F.l.G.C. del 14.12.2015, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 dicembre 2015 del C.R. Campania; rileva, altresì, che lo stesso reclamo, nel merito, è fondato e, pertanto, merita accoglimento. La società reclamante si duole che la società Bracigliano abbia fatto partecipare alla gara, quale assistente di parte, il sig. D’Amato Giovanni, il quale essendo infrasedicenne, non risultasse aver ottenuto la prevista autorizzazione ex art. 34 N.O.I.F. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del Comitato Regionale Campania, si evince che il sig. D’Amato Giovanni, non risulta tesserato a favore della società Bracigliano, né quale calciatore (e quindi senza autorizzazione ex art. 34 N.O.I.F.), né quale dirigente, e, pertanto, dal 1° febbraio 2016, ovvero da data successiva a quella di disputa della gara oggetto del reclamo e pertanto, ha partecipato alla gara, quale assistente di parte, in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tale motivo, in accoglimento del reclamo della società Futsal Cisterna ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S., DELIBERA di infliggere alla società Bracigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0–3; dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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