COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA REALSOLOPACA – H20 RIARDO SOCCER DEL 13/2/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA REALSOLOPACA – H20 RIARDO SOCCER DEL 13/2/2016 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, rilevato che al minuto 35 del secondo tempo, in conseguenza di un decisione arbitrale, si avvicinava con fare minaccioso, al direttore di gara il sig. Pechillo Salvatore calciatore della società Real Solopaca, il quale protestava con veemenza; considerato che il predetto calciatore, ammonito in precedenza, subiva il provvedimento di espulsione ma, al momento della notifica del provvedimento di espulsione il direttore di gara veniva accerchiato da n. 5 calciatori del Real Solopaca, non identificati, ed il sig. Pecchillo Salvatore rivolgeva all’arbitro minacce simulando anche di sferrare a quest’ultimo uno schiaffo ma il pronto intervento dei calciatori della squadra ospite evitava il peggio; rilevato che il sig. Pecchillo Salvatore continuava a tenere un atteggiamento minaccioso, il direttore di gara verificata la impossibilità di proseguire la stessa sia perché non sussistevano le condizioni ideali e sia per la mancanza della Forza Pubblica, decideva per la sospensione definitiva della gara; considerato che, successivamente, il sig. Pecchillo Salvatore sferrava un violento calcio alla porta di ingresso dello spogliatoio dell’arbitro nel tentativo di entrare non riuscendovi grazie al pronto intervento dei dirigenti della società Real Solopaca; considerato che la responsabilità della sospensione definitiva della gara è sa ascriversi esclusivamente all’atteggiamento antisportivo e minaccioso tenuto da alcuni calciatori della società Real Solopaca, così come confermato anche successivamente dal direttore di gara in sede di convocazione dinanzi a questa Giustizia Sportiva, tutto ciò premesso, letti gli artt. 17 e 19 dl CGS; DELIBERA A) Di infliggere alla società Real Solopaca la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. B) di infliggere alla società Real Solopaca l’ammenda di € 50.00 (cinquanta) per comportamento scorretto di alcuni calciatori; C) di confermare tutti gli altri provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza.
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