F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016 (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Fitsal già USD Fabrizio Calcio a 5 2007) e la SOCIETÀ ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL già USD FABRIZIO CALCIO A 5 2007 – (nota n. 9692/949.pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/TFN del 09 Maggio 2016
(173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Fitsal già USD Fabrizio Calcio a 5 2007) e la SOCIETÀ ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL già USD FABRIZIO CALCIO A 5 2007 - (nota n. 9692/949.pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Giuseppe Santella, nella sua qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società USD Fabrizio Calcio a 5 2007 ora ASD FC5 Corigliano Futsal, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n.909/2014 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine de 10 luglio 2014, la quota di fidejussione per Euro 15.000,00; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giuseppe Santella, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e alla Società dell’ammenda di Euro 500,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; P.Q.M. infligge al Sig. Giuseppe Santella l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD FC5 Corigliano Futsal già USD Fabrizio Calcio a 5 2007 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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