F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/TFN del 11 Maggio 2016 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORLANDO AQUINO, OLALEKAN IBRAHIM BABATUNDE, LUCA BORRELLI, LUIGI CUOMO, FRANCESCO FRANZESE, FRANCESCO GIRALDI, FERDINANDO GIULIANO, ANTONIO GUARRO, CHRISTIAN IANNELLI, ROBERTO MAGLIOCCO, DANIEL ALFREDO MARGARITA, MASSIMILIANO MARSILI, GIOVANNI OLIVA, MATHEW OLORUNLEKE, MARCO PEPE, ALDO Perricone, LUCIANO ARIEL PIGNATTA, LUIGI RANA, STEFANO RICCIO, GIOVANNI SERRAPICA, ANDREA SERVI, GIUSEPPE TOMACELLI (tutti all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), BRUNO IOVINO (Segretario Generale della Società ASG Nocerina Srl), ALFONSO FAIELLA, CHRISTIAN CITARELLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 13.6.2012 al 14.3.2013), GIOVANNI CITARELLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 5.5.2012 al 13.6.2012 e dal 14.3.2013 al 17.12.2013), Società ASG NOCERINA Srl – (nota n. 4424/430pf13-14/AM/ma del 5.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/TFN del 11 Maggio 2016 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORLANDO AQUINO, OLALEKAN IBRAHIM BABATUNDE, LUCA BORRELLI, LUIGI CUOMO, FRANCESCO FRANZESE, FRANCESCO GIRALDI, FERDINANDO GIULIANO, ANTONIO GUARRO, CHRISTIAN IANNELLI, ROBERTO MAGLIOCCO, DANIEL ALFREDO MARGARITA, MASSIMILIANO MARSILI, GIOVANNI OLIVA, MATHEW OLORUNLEKE, MARCO PEPE, ALDO Perricone, LUCIANO ARIEL PIGNATTA, LUIGI RANA, STEFANO RICCIO, GIOVANNI SERRAPICA, ANDREA SERVI, GIUSEPPE TOMACELLI (tutti all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), BRUNO IOVINO (Segretario Generale della Società ASG Nocerina Srl), ALFONSO FAIELLA, CHRISTIAN CITARELLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 13.6.2012 al 14.3.2013), GIOVANNI CITARELLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 5.5.2012 al 13.6.2012 e dal 14.3.2013 al 17.12.2013), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 4424/430pf13-14/AM/ma del 5.11.2015). Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i tesserati sotto elencati per rispondere delle violazioni rispettivamente indicate: - Aquino Orlando: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 44.890,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Babatunde Olalekan Ibrahim: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2010- 11 compensi in nero per euro 70.090,00 di cui euro 66.090,00 dalla Trading Company 2 Srl ed euro 4.000,00 dalla Ital Edile Srl, Società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Borrelli Luca: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009-10 compensi in nero per euro 13.250,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Cuomo Luigi: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009-10 compensi in nero per euro 38.000,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Franzese Francesco: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 32.150,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Giraldi Francesco: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 47.150,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Giuliano Ferdinando: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 31.250,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Guarro Antonio: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nelle stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 35.893,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Iannelli Christian: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 22.500,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Iovino Bruno: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S. per aver percepito, quale Segretario Generale dell’ASG Nocerina Srl, nelle stagioni sportive comprese tra il 2009-10 e il 2010-11compensi in nero per euro 7.716,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Magliocco Roberto: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2008- 09 compensi in nero per euro 5.500,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Margarita Daniel Alfredo: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 30.000,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Marsili Massimiliano: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nelle stagioni sportive comprese tra il 2010-11 e il 2011-12 compensi in nero per euro 75.850,00 di cui euro 35.050,00 dalla P.M.CO. Srl, euro 1.500,00 dalla Trading Company 2 Srl, euro 33.650,00 dalla Euro Bit Srl ed euro 5.650,00 dalla Pavimentazione S.A.S. Di Serpe Lucia, tutte Società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Oliva Giovanni: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale magazziniere tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009-10 compensi in nero per euro 17.750,00 di cui euro 1.000,00 dalla P.M.CO. Srl, euro 7.664,00 dalla Trading Company 2 Srl ed euro 7.600,00 dalla Pavimentazione S.A.S. Di Serpe Lucia, tutte Società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Olorunleke Mathew: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 11, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 34.571,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Pepe Marco: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2010-11 compensi in nero per euro 7.450,00 di cui euro 5.050,00 dalla P.M.CO. Srl ed euro 2.400,00 dalla Pavimentazione S.A.S. Di Serpe Lucia, Società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Perricone Aldo: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2010- 11 compensi in nero per euro 12.200,00 di cui euro 10.700,00 dalla P.M.CO. Srl ed euro 1.500,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Pignatta Luciano Ariel: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 35.750,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Rana Luigi: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009-10 compensi in nero per euro 22.450,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Riccio Stefano: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nelle stagioni sportive comprese tra il 2009-10 e il 2010-11 compensi in nero per euro 41.630,00 di cui euro 3.300,00 dalla P.M.CO. Srl ed euro 38.330,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Serrapica Giovanni: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nelle stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 68.965,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Servi Andrea: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nelle stagione sportiva 2010- 11 compensi in nero per euro 19.660,00 dalla P.M.CO. Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Tomacelli Giuseppe: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero per euro 20.361,00 dalla Trading Company 2 Srl, Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso; - Faiella Alfonso, Amministratore Unico e legale rappresentante dell’ASG Nocerina Srl dal 24.10.2008 al 5.05.2012: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento: A) all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. per aver corrisposto, nella qualità sopra riferita, compensi in nero a tesserati dell’ASG Nocerina Srl per il tramite di altre Società tutte direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a lui stesso; B) all’art. 85, lett. B, par. VI, commi 2 e 3, e lett. C) par. VI, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per non aver corrisposto gli emolumenti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società al momento dell’iscrizione al campionato e per non aver effettuato i bonifici esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto; C) all’art. 85, lett. B, par. VII, comma 1, e lett. C) par. VII, comma 1, delle N.O.I.F. per aver omesso di effettuare e documentare i versamenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; il tutto in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S.; - Citarella Christian, Amministratore Unico e legale rappresentante dell’ASG Nocerina Srl dal 13.06.2012 al 14.03.2013: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento: A) all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. per aver corrisposto, nella qualità sopra riferita, compensi in nero a tesserati dell’ASG Nocerina Srl per il tramite di altre Società tutte direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a lui stesso; B) all’art. 85, lett. C) par. VI, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per non aver corrisposto gli emolumenti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società al momento dell’iscrizione al campionato e per non aver effettuato i bonifici esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto; C) all’art. 85, lett. C) par. VII, comma 1, delle N.O.I.F. per aver omesso di effettuare e documentare i versamenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; il tutto in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S.; - Citarella Giovanni, Amministratore Unico e legale rappresentante dell’ASG Nocerina Srl dal 5.05.2012 al 13.06.2012 e dal 14.03.2013 al 17.12.2013: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento: A) all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. per aver corrisposto, nella qualità sopra riferita, compensi in nero a tesserati dell’ASG Nocerina Srl per il tramite di altre Società tutte direttamente riconducibili ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a lui stesso; B) all’art. 85, lett. C) par. VI, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per non aver corrisposto gli emolumenti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società al momento dell’iscrizione al campionato e per non aver effettuato i bonifici esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto; C) all’art. 85, lett. C) par. VII, comma 1, delle N.O.I.F. per aver omesso di effettuare e documentare i versamenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; il tutto in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S.; La Società ASG Nocerina Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai suoi legali rappresentanti Sigg.ri Faiella Alfonso, Citarella Christian e Citarella Giovanni nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte a tutti gli altri tesserati. Le memorie difensive I difensori degli incolpati Babatunde, Borrelli, Cuomo, Giraldi, Margarita, Marsili; Olorunleke, Perricone, Riccio; Serrapica, Tomacelli, Franzese, Guarro, Iovino, Rana e Aquino hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dei rispettivi assistiti. Il dibattimento Alla riunione del 11/2/2016 questo Tribunale dopo aver stralciato la posizione della Società Nocerina per un difetto di notifica, ha disposto l’approfondimento istruttorio di cui alla ordinanza resa in pari data con la quale ha invitato i deferiti a acquisire presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e comunque a produrre copia degli assegni dei quali si contesta l’effettiva ricezione e incasso; ha invitato altresì i deferiti a prendere posizione sull’effettivo incasso dei singoli assegni anche con riferimento all’autenticità delle firme di girata. Alla riunione del 28/4/2016 il rappresentante della Procura, dato atto dell’intervenuto decesso di Servi Andrea ha chiesto l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale. I difensori degli incolpati Babatunde, Borrelli, Cuomo, Giraldi, Margarita, Marsili; Olorunleke, Perricone, Riccio; Serrapica, Tomacelli, Franzese, Guarro, Iovino, Rana e Aquino si sono riportati alle loro memorie insistendo per il proscioglimento dei rispettivi assistiti. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. Motivi della decisione Il presente procedimento si fonda essenzialmente sulle acquisizioni documentali in particolare degli atti relativi al procedimento penale n. 2729/12/21 pendente dinnanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore tra i quali comunicazione di notizia di reato ex art. 357 c.p.p., redatta dalla Guardia di Finanza di Salerno, ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e decreto di sequestro preventivo nr. 62/2013 R.G. G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nonché Decreto di Giudizio Immediato del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore del 9.04.2014 con allegata richiesta di Giudizio Immediato del P.M. del 3-4.04.2014. Inoltre sono stati acquisiti presso la Commissione Agenti dei Calciatori della F.I.G.C. variazioni di tesseramento, accordi in bollo, diritti di opzione e contratti di prestazione sportiva di tutti i tesserati coinvolti, nonché presso i competenti uffici federali fogli censimento e scritture integrative dell’ASG Nocerina Srl per le stagioni sportive dal 2009/10 al 2013/14. Da tali atti e documenti risulta pacifica l’emissione degli assegni da parte delle Società suindicate in favore degli incolpati. È altresì incontrovertibile che tutte le Società che hanno emesso gli assegni fossero riconducibili ai Citarella e al Faiella. Citarella Giovanni in un memoriale depositato nel procedimento penale attribuisce questi pagamenti a corrispettivi legittimamente elargiti a fronte della cessione dei diritti di immagine dei beneficiari. Peraltro di tali pagamenti non c’è traccia nella documentazione contabile delle Società e nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari. Molti dei deferiti non hanno addotto alcuna giustificazione alle accuse loro rivolte nel deferimento. Al contrario i deferiti che hanno fatto pervenire memorie difensive hanno sostenuto di non avere incassato gli assegni. Iovino ha affermato che i versamenti a lui destinati costituivano legittimo corrispettivo per il rimborso delle spese sostenute in qualità di responsabile della sicurezza. Franzese ha ammesso di avere incassato quattro assegni a fronte della cessione dei diritti di immagine. Anche Rana ha ammesso di aver incassato gli assegni emessi in suo favore a titolo di compenso per la cessione dei diritti di immagine. Ritiene questo Tribunale che in ragione degli elementi acquisiti, gravi, molteplici, coerenti e concordanti, debba ritenersi provato che i deferiti Faiella, Citarella Giovanni e Citarella Christian abbiano utilizzato le varie Società a loro riconducibili oltre che per le attività illecite oggetto dell’indagine penale, anche per retribuire in nero i dipendenti della soc. Nocerina. Risulta provato che alcuni assegni siano stati incassati da persone diverse dai beneficiari e riconducibili ai tre deferiti principali ma ciò in mancanza di riscontri oggettivi, non può portare a ritenere che tutti i numerosissimi assegni abbiano seguito la stessa sorte. Proprio per questo il Tribunale con l’ordinanza istruttoria 11/2/2016 ha invitato i deferiti a produrre copia degli assegni e a prendere posizione chiara e precisa sulla effettiva ricezione e sull’incasso dei singoli titoli. A tale invito i deferiti hanno solo parzialmente risposto. In particolare solo i deferiti Guarro e Aquino hanno ricostruito con precisione gli eventi relativi a tutti gli assegni a loro intestati, producendo copia dei medesimi e prendendo precisa posizione su tutti. La loro affermazione di non aver incassato nessuno degli assegni oltre a essere una precisa e non generica affermazione, confermata anche in una denuncia all’Autorità Giudiziaria, ha trovato un riscontro oggettivo nell’esame delle sottoscrizioni di girata che appaiono anche visivamente difformi l’una dall’altra. Al contrario Babatunde, Borrelli, Cuomo, Giraldi, Margarita, Marsili, Olorunleke, Perricone, Riccio, Serrapica e Tomacelli hanno prodotto solo alcuni degli assegni emessi in loro favore prendendo posizione solo su essi mentre per quelli non prodotti hanno utilizzato nelle memorie una locuzione molto ambigua, riservandosi di revocare, o confermare la propria posizione una volta esaminati gli assegni. Né può concordarsi sulla pretesa impossibilità di reperire la copia degli altri assegni che gli interessati avrebbero potuto richiedere presso la Procura della Repubblica competente per il procedimento penale (non presso il Tribunale che ha rilasciato al difensore un’attestazione irrilevante) se sequestrati ovvero presso la Banca ove non colpiti da provvedimento di sequestro. Ritiene pertanto questo Tribunale che a fronte, degli indizi gravi e concordanti costituiti dalle indagini compiute in sede penale, dal fatto oggettivo della emissione di assegni non trasferibili in favore dei deferiti e delle dichiarazioni rese da Citarella Giovanni nel suo memoriale, Babatunde, Borrelli, Cuomo, Giraldi, Margarita, Marsili, Olorunleke, Perricone, Riccio, Serrapica e Tomacelli abbiano fornito elementi a discolpa sufficienti a incrinare il quadro accusatorio solo per alcuni degli assegni per i quali vanno prosciolti ma debbano rispondere invece per tutti gli altri per i quali non hanno fornito adeguate giustificazioni. In particolare Babatunde ha giustificato 5 assegni su 23, Borrelli 2 su 3, Cuomo nessuno su 5, Giraldi 5 su 15, Margarita nessuno su 6, Marsili 2 su 16, Olorunleke 2 su 9, Perricone nessuno su 5, Riccio 6 su 9, Serrapica 7 su 16 e Tomacelli 8 su 10. In ordine alla tesi secondo la quale gli assegni sarebbero stati corrisposti a fronte della cessione dei diritti di immagine sostenuta dai deferiti Franzese (limitatamente a 4 assegni) e Rana, essa non appare credibile non solo per l’obiettiva pressoché inesistente notorietà dei soggetti cedenti, ma anche perché non c’è traccia alcuna di effettiva utilizzazione pubblicitaria dell’immagine dei giocatori della Nocerina. Senza contare poi che la Società che avrebbe acquistato i diritti di immagine non è la Nocerina ma una Società terza, riconducibile alla governance della squadra ma avente tutt’altro scopo sociale. Società che secondo le indagini in sede penale sarebbe stata utilizzata sistematicamente per i traffici illeciti dei tre deferiti principali. Ancora minor credibilità assume detta tesi difensiva se si pensa che Citarella Giovanni ha sostenuto che tutti i deferiti avrebbero ceduto i diritti di immagine alla medesima Società terza. La scrittura privata prodotta dal Franzese è priva di qualsiasi garanzia di autenticità e non ha data certa. Appare una simulazione di incerta datazione anche perché, come già detto non ha mai avuto affettiva esecuzione in un qualsiasi evento esterno. Pertanto Franzese deve rispondere disciplinarmente per i quattro assegni che ha ammesso di avere incassato e che costituiscono una forma di pagamento non solo contraria alle modalità ammesse dalla normativa federale ma anche in nero. Stessa valutazione per le somme incassate dal Rana. In questo caso la scrittura privata prodotta oltre ad essere priva di data certa é ancor meno credibile essendo firmata da Citarella quale legale rappresentante della Nocerina e portando solo a margine una nota praticamente illeggibile, sottoscritta dalla Società terza che ha rilasciato i titoli di credito. Inoltre la scrittura privata fa riferimento anche a premi per il raggiungimento di risultati sportivi che nulla hanno a che fare con la cessione dei diritti di immagine. Infine i compensi percepiti dal Rana non risultano denunciati quali redditi. La difesa dello Iovino ha sollevato eccezioni preliminari non fondate. In ordine alla prescrizione questo Tribunale osserva che deve essere applicata la normativa federale secondo la quale, per stessa ammissione del deferito, la prescrizione non è maturata. I principi dettati dal CONI sono applicabili se e quando vengono recepiti dalle singole Federazioni. Inoltre nessuna attività di indagine risulta esperita dopo lo spirare del relativo termine. Nel merito lo Iovino ha sostenuto che le somme percepite dalla Società terza costituirebbero rimborso delle spese anticipate quale responsabile della sicurezza. Anche in questo caso i contratti prodotti sono privi di garanzia di autenticità e di data certa. Anzi il fatto che il contratto datato 3/7/2009 sia tanto identico a quello datato 20/7/2010 da fare entrambi incongruo riferimento alla stagione sportiva 2010-2011, porta a ritenere le due scritture simulate a posteriori per cercare di coprire i versamenti in nero. Anche perché entrambi i contratti sono sottoscritti per la Società terza da Citarella Giovanni mentre il legale rappresentante dell’epoca di detta Società risulta essere Cipro Agostino. Molti altri elementi contraddicono la tesi difensiva. Innanzitutto i due contratti prevedono un rimborso delle spese forfettario predeterminato non legato quindi alla produzione di pezze d’appoggio né di nota spese a differenza di quanto sostenuto nella c.d. “dichiarazione di atto notorio” 12/8/2010 a firma di Cipro Agostino prodotta dal deferito. Ma perché mai, poi, il Cipro avrebbe rilasciato in data 12/8/2010 tale dichiarazione? Anche la datazione di tale documento (privo di alcun valore probatorio) appare simulata. Inoltre le fatture prodotte (prive di data certa anche in ragione della mancata esibizione della registrazione in entrata e in uscita di tali documenti contabili sui libri obbligatori) sono intestate alla Società terza e non allo Iovino. Le fatture sono anche poco credibili in ordine al loro contenuto recando per le medesime voci costi unitari della stessa merce di gran lunga differenti a distanza di un solo anno. Ancor minore valore probatorio ha la nota relativa al rimborso delle spese di viaggio (tra le quali sono inseriti perfino i pasti di ben otto “ospiti”) che tra l’altro non rientrano neppure tra le spese rimborsabili ai sensi dei contratti prodotti dallo Iovino. Anche lo Iovino deve essere ritenuto responsabile degli illeciti disciplinari a lui contestati. Il deferimento deve essere accolto anche per tutti gli altri deferiti che non hanno portato alcun elemento che possa intaccare il quadro probatorio sopra delineato. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo in ragione dei fatti contestati, delle pene edittali previste, del ruolo da ciascun deferito ricoperto e dell’entità dei pagamenti contrari alla normativa federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie dagli addebiti loro rivolti Aquino Orlando e Guarro Antonio; dichiara non doversi procedere nei confronti di Servi Andrea per le ragioni di cui in narrativa; in parziale accoglimento del deferimento con le precisazioni di cui in motivazione, infligge le seguenti sanzioni: Faiella Alfonso anni 4 (quattro) di inibizione; Citarella Giovanni e Citarella Christian anni 2 (due) di inibizione; Iovino Bruno mesi 6 (sei) di inibizione; Babatunde Olalekan Ibrahim, Cuomo Luigi, Giraldi Francesco, Giuliano Ferdinando, Marsili Massimiliano, Pignatta Luciano Ariel, Serrapica Giovanni mesi 2 (due) di squalifica; Borrelli Luca, Franzese Francesco, Iannelli Christian, Magliocco Roberto, Margarita Daniel Alfredo, Oliva Giovanni, Olorunleke Mathew, Pepe Marco, Perricone Aldo, Rana Luigi, Riccio Stefano e Tomacelli Giuseppe mesi 1 (uno) di squalifica.
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