COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 dell’ 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PIGNOLA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 84 DEL 09 MARZO 2016

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 dell’ 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PIGNOLA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 84 DEL 09 MARZO 2016 Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo dalla A.S.D. SPORTING PIGNOLA ritualmente proposto avverso la squalifica al proprio calciatore CAVALLO IVAN irrogata in forza di Decisione del G.S. pubblicata su C.U. n° 84 del 09 Marzo 2016; Ascoltata la Società ricorrente, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, e per essa il suo Difensore, Avv. Michele Riccio, intervenuto in dibattimento in forza di regolare mandato; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte a sostegno delle proprie deduzioni difensive abbiano trovato parziale riscontro nel referto di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità del calciatore CAVALLO IVAN in riferimento alla condotta minacciosa, ingiuriosa, irriguardosa e offensiva allo stesso ascritta, ma non anche a quella violenta ulteriormente contestatagli, rimasta per vero priva di conferente riscontro probatorio; Osservato come, alcuna giustificazione, neppure ipoteticamente correlabile ad un possibile stato di compressione psico-fisica conseguente a stress agonistico, possa riconoscersi alla condotta del ripetuto giocatore CAVALLO IVAN per aver questi in corso di gara dopo aver contestato una decisione e ancora all’esito della sua comminata espulsione inveito nei confronti del D.G. insultandolo con espressioni minacciose, offensive, dispregiative e volgari; Verificato, di converso, come l’analisi dei fatti oggetto di disamina procedimentale porti questo Collegio ad escludere che il comportamento dell’inibito possa dirsi connotato di intrinseca violenza, o peggio, intenzionalmente orientato a ledere l’altrui incolumità fisica; Acclarato, più in dettaglio, come in sede dibattimentale non siano emersi elementi univocamente concordanti utili a confermare la preordinata volontà del calciatore CAVALLO IVAN di commettere violenza al momento dell’accertato contatto fisico con il D.G. ovvero successivamente quando, una volta adottato provvedimento disciplinare nei suoi confronti il giocatore si toglieva la maglia lanciandola all’indirizzo dell’Arbitro per poi raccoglierla da terra e poggiargliela sulla spalla sinistra con atteggiamento irriguardoso e intento provocatorio e beffardo; Accertato, nondimeno, come il primo scontro dal D.G. refertato, la cui natura esclusivamente intenzionale e violenta non è, in termini rigidamente confermativi, dall’analisi del compendio istruttorio per vero emersa, avesse provocato il solo sbilanciamento dell’Ufficiale di gara (“quasi da perdere l’equilibrio”), senza, tuttavia (per quanto dal medesimo dichiarato), provocarne la caduta a terra, ovvero causargli conseguenze fisiche; Ritenuto, ancora, come, in ragione di quanto dagli atti del procedimento verificato, nessun altro contatto fisico, che il D.G. in supplemento di rapporto deduce da CAVALLO IVAN ripetutamente (“quasi”) cercato, fosse stato in concreto consumato; Considerato, quindi, come alla ricognizione dei fatti in supplemento di rapporto operata debba riconoscersi valore valutativo prevalente su quello oggettivo; Argomentato, in definitiva, come in difetto di prova certa alcuna attribuzione di volontà inequivocabilmente violenta possa attagliarsi alla condotta del calciatore CAVALLO IVAN e tale da consentirne l’assorbimento e la conseguente valutazione nel perimetro della più severa previsione ex art. 19 comma 4 punto d) C.G.S.; Stimato, in conclusione, come l’indagine dibattimentale abbia consentito di ritenere accertata la responsabilità del calciatore CAVALLO IVAN riguardo la sola, documentata, scompostezza della sua condotta, la particolare volgarità delle offese e la gravità delle minacce all’indirizzo del D.G. reiteratamente profferte in relazione alle quali questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE decide sulla scorta di proprio consolidato orientamento; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 84 del 09 Marzo 2016 così delibera: riduce a 6 (sei) giornate la squalifica al calciatore CAVALLO IVAN inflitta; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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