COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 dell’ 11/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO avverso le squalifiche dei calciatori PANICO LUIGI, SANTARCANGELO ROCCO, SCOCUZZA ROCCO, DITARANTO GIUSEPPE, MELFI MICHELE come riportate nel Comunicato Ufficale Provinciale n° 47 del 06.04.2016;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 dell’ 11/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO avverso le squalifiche dei calciatori PANICO LUIGI, SANTARCANGELO ROCCO, SCOCUZZA ROCCO, DITARANTO GIUSEPPE, MELFI MICHELE come riportate nel Comunicato Ufficale Provinciale n° 47 del 06.04.2016; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Vice Presidente Nicola Martino; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere piena conferma riguardo l’inequivocabile responsabilità dei calciatori PANICO LUIGI, SANTARCANGELO ROCCO, SCOCUZZA ROCCO, DITARANTO GIUSEPPE, MELFI MICHELE in riferimento alle condotte agli stessi ascritte e per gli episodi a ciascuno di essi contestati; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso e in dibattimento attribuita agli eventi per cui è reclamo, come l’escusso D.G. abbia dettagliatamente ricostruito la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio confermato la natura intimidatoria, ingiuriosa, minacciosa e irriguardosa della condotta dai giocatori PANICO LUIGI, SANTARCANGELO ROCCO e SCOCUZZA ROCCO tenuta al momento dell’avvenuto suo accerchiamento; Acclarata, sempre in virtù di quanto dall’Arbitro prima refertato e in corso di deposizione incontrovertibilmente poi attestato, la piena responsabilità dei calciatori DITARANTO GIUSEPPE e MELFI MICHELE in ordine ai fatti contestatigli, per aver questi non solo rivolto espressioni offensive ed ingiuriose, ma addirittura raggiunto il D.G. con sputi al torace (DITARANTO) e calci agli arti inferiori; Documentato come, in ragione di quanto sopra argomentato, il comportamento dei ridetti DITARANTO GIUSEPPE e MELFI MICHELE possa dirsi correttamente importato nel perimetro normativo dall’art. 19 comma 4 capo d) C.G.S. disciplinato per la conseguente valutazione parametrata alla natura violenta della loro condotta che è lecito definire potenzialmente lesiva dell’incolumità fisica dell’aggredito; Ritenuto, tuttavia, come la collaborazione dal reclamante Sodalizio in sede di audizione offerta (a mezzo della quale è emerso anche il fine sociale dell’attività da questa svolta) ancorché temperata dall’aggravante portata dalla circostanza che, essendo la gara in parola valevole per il campionato Allievi, massima attenzione e diligenza, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, valga, tuttavia, ad essere apprezzata quale minima attenuante; Osservato, da ultimo, come la minore età dei calciatori DITARANTO GIUSEPPE e MELFI MICHELE, possa, essere considerata quale, ulteriore, seppur debole, esimente e abilitare, il Collegio ad una prudentissima riforma della decisone dal G.S. adottata, con accessorio temperamento delle squalifiche nei loro confronti rispettivamente irrogate che, per costante orientamento di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, devono comunque tendere a fini rieducativi prevalenti su quelli meramente punitivi; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in Comunicato Ufficale Provinciale n° 47 del 06.04.2016 così delibera: riduce la squalifica al calciatore DITARANTO GIUSEPPE inflitta sino a tutto il 31 Dicembre 2017; riduce la squalifica al calciatore MELFI MICHELE inflitta sino a tutto il 31 Agosto 2017; conferma per il resto le decisioni del G.S.; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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