COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 104 RECLAMO PROPOSTO DA SIG. FARA ANTONIO avverso inibizione al 31.12.2016 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 40 del 21.4.2016 gara BUDRIO – VALSANTERNO del 6.4.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
104 RECLAMO PROPOSTO DA SIG. FARA ANTONIO avverso inibizione al 31.12.2016 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 40 del 21.4.2016 gara BUDRIO - VALSANTERNO del 6.4.2016 Il ricorso di cui all'oggetto non può essere preso in esame, essendo stato inoltrato oltre i termini previsti dall'art. 46, comma 4, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso del sig. FARA ANTONIO, Presidente dell' A.S.D. Budrio Calcio,e dispone per l'addebito della tassa di € 65 a carico dell'A.S.D. Budrio Calcio.
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