COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. ANTONELLI ANDREA, Presidente A.S.D. ECLISSE, calc. BASELLI RAPHAEL, sigg. FIORINI CRISTIANO, BETTI ANDREA, KASSOUF JOSEPH e UGHI MATTEO, Dirigenti A.S.D. Eclisse e A.S.D. ECLISSE – Campionato Calcio a Cinque – Serie C/2

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. ANTONELLI ANDREA, Presidente A.S.D. ECLISSE, calc. BASELLI RAPHAEL, sigg. FIORINI CRISTIANO, BETTI ANDREA, KASSOUF JOSEPH e UGHI MATTEO, Dirigenti A.S.D. Eclisse e A.S.D. ECLISSE – Campionato Calcio a Cinque - Serie C/2 Con nota 30.03.2016, n. 10336-727, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ANTONELLI ANDREA, Presidente dell’A.S.D. Eclisse , della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. Baselli Raphael, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare del Campionato di Calcio a 5- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. ANTONELLI ANDREA, Presidente A.S.D. ECLISSE, calc. BASELLI RAPHAEL, sigg. FIORINI CRISTIANO, BETTI ANDREA, KASSOUF JOSEPH e UGHI MATTEO, Dirigenti A.S.D. Eclisse e A.S.D. ECLISSE – Campionato Calcio a Cinque - Serie C/2 Con nota 30.03.2016, n. 10336-727, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ANTONELLI ANDREA, Presidente dell’A.S.D. Eclisse , della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. Baselli Raphael, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare del Campionato di Calcio a 5- la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Baselli, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società A.S.D. ECLISSE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, i sigg. ANTONELLI e FIORINI e A.S.D. ECLISSE hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con il sig. ANTONELLI, già Presidente dell'A.S.D. ECLISSE, per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S., per la inibizione per mesi 4. anziché mesi 6 come sanzione base, con il sig. FIORINI, per la inibizione di giorni 20, anziché giorni 30 come sanzione base, con il sig. Fiorini, in qualità di rappresentante del sig.UGHI, per la inibizione di giorni 30, anziché giorni 45 come sanzione base, con il sig. Fiorini, in qualità di rappresentante del sig.KASSOUF, per la inibizione di giorni 20, anziché giorni 30 come sanzione base, con il sig. Fiorini, in qualità di rappresentante del sig.BETTI, per la inibizione di giorni 20, anziché giorni 30 come sanzione base, con il sig. Fiorini, in qualità di legale rappresentante dell'A.S.D. ECLISSE per l'ammenda di € 400 anziché € 600 come sanzione base, e per la penalizzazione di 2 punti in classifica, anziché 3 punti come sanzione base, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 nel Campionato di Calcio a 5, categoria Juniores. Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, chiede che venga riconosciuta la responsabilità del calc. BASELLI con la squalifica per 5 giornate di gara. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. BASELLI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite; - valutate congrue le sanzioni come sopra patteggiate , con ordinanza non impugnabile dalle parti deferite, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BASELLI RAPHAEL 5 giornate di squalifica, al sig. ANTONELLI ANDREA 4 mesi di inibizione, al sig. FIORINI CRISTIANO 20 giorni di inibizione, al sig. UGHI MATTEO 30 giorni di inibizione, al sig. KASSOUF JOSEPH 20 giorni di inibizione, al sig. BETTI ANDREA 20 giorni di inibizione, all'A.S.D. ECLISSE l'ammenda di € 400 e la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di Calcio a 5, categoria Juniores.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it