COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. TABLI MOHAMMED, tess. A.S.D. Pro Patria San Felice, sig. CHEKRI HAMID, Presidente A.S.D. Royal Club Crevalcore e A.S.D. ROYAL CLUB CREVALCORE – Camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. TABLI MOHAMMED, tess. A.S.D. Pro Patria San Felice, sig. CHEKRI HAMID, Presidente A.S.D. Royal Club Crevalcore e A.S.D. ROYAL CLUB CREVALCORE - Camp. III^ categoria Con nota 24.03.2016 n. 10093 - 768, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. TABLI MOHAMMED, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art 10 comma 2 del C.G.S., per aver partecipato nella corrente Stagione Sportiva alla gara ROYAL CLUB CREVALCORESE – LIBERTAS GHEPARD del 31.01.2016, valevole per il Campionato di Terza Categoria in posizione irregolare di tesseramento, in quanto non era tesserato per l’ASD Royal Club Crevalcorese ma per l’ASD PRO PATRIA S.FELICE dal 19.08.2015 ; - il sig. CHEKRI HAMID, presidente dell’ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE della violazione dei principi di lealtà , correttezza e probità di cui all’ art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S, per avere permesso l’utilizzo del giocatore Tabli Mohammed in occasione della gara sopra indicata, firmando la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati pur essendo il predetto in posizione irregolare perché già tesserato per l’ASD PRO PATRIA SAN FELICE; - la società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. , in ordine a quanto ascritto al proprio presidente ed al calciatore Tabli Mohammed, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività al momento di commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. TABLI, 3 mesi di inibizione per il sig. CHEKRI l'ammenda di € 200 e 1 punto di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza, , per l'A.S.D. ROYAL CLUB CREVALCORESE . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. TABLI MOHAMMED 1 giornata di squalifica, al sig. CHEKRI HAMID 3 mesi di inibizione ed all'A.S.D. ROYAL CLUB CREVALCORESE l'ammenda di € 200 e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza.
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