COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. CASALI RENATO, Presidente U.S.D. Levizzano, calc. MANOLESCU ANDREI SORIN, tess. U.S.D. Levizzano, sig. MARZANI CIRO, Dirigente U.S.D. Levizzano e U.S.D. LEVIZZANO – Camp. I^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. CASALI RENATO, Presidente U.S.D. Levizzano, calc. MANOLESCU ANDREI SORIN, tess. U.S.D. Levizzano, sig. MARZANI CIRO, Dirigente U.S.D. Levizzano e U.S.D. LEVIZZANO - Camp. I^ categoria Con nota 24.03.2016, n. 10106 - 726, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. CASALI RENATO, già Presidente dell’U.S.D. Levizzano , della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. Manolescu Andrei Sorin, di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare CASTELLARANO - LEVIZZANO del 11.10.2015, PGS SMILE – LEVIZZANO del 18.10.2015, LEVIZZANO – MARANELLO del 25.10.2015 e LEVIZZANO – CALCIO POLINAGO del 28.10.2015 Campionato di Prima Categoria. - Il calciatore MANOLESCU ANDREI SORIN della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato le gare CASTELLARANO – LEVIZZANO, PGS SMILE – LEVIZZANO, LEVIZZANO – MARANELLO E LEVIZZANO – CALCIO POLINAGO Campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. MARZANI CIRO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S.D. Levizzano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare CASTELLARANO – LEVIZZANO, PGS SMILE – LEVIZZANO, LEVIZZANO – MARANELLO E LEVIZZANO – CALCIO POLINAGO Campionato di Prima Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Manolescu Andrei Sorin sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, nelle quali risultava inserito il calc. Manolescu , con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società U.S.D. LEVIZZANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con il sig. MARZANI CIRO, Presidente dell' U.S.D. LEVIZZANO, per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S., per la inibizione per mesi 2. anziché mesi 3 come sanzione base, con il sig. Marzani, in qualità di rappresentante del calc. MANOLESCU, per la squalifica di 2 giornate, anziché 3 giornate come sanzione base, con il sig. Marzani, in qualità di legale rappresentante dell' U.S.D. LEVIZZANO per l'ammenda di € 200 anziché € 300 come sanzione base, e per la penalizzazione di 2 punti in classifica, anziché 3 punti come sanzione base, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 nel Campionato di competenza. Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, chiede che venga riconosciuta la responsabilità del sig. CASALI con la inibizione per 6 mesi. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. CASALI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite; - valutate congrue le sanzioni come sopra patteggiate , con ordinanza non impugnabile dalle parti deferite, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. CASALI RENATO 6 mesi di inibizione, al calc. MANOLESCU ANDREI SORIN 2 giornate di squalifica, al sig. MARZANI CIRO 2 mesi di inibizione, all' U.S.D. LEVIZZANO l'ammenda di € 200 e la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza.
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