COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°371 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00, NONCHE’ DI 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: CASALVIERI – CITTA’ DI ANAGNI del 20/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°371 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00, NONCHE’ DI 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: CASALVIERI – CITTA’ DI ANAGNI del 20/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016 La Società CITTA’ DI ANAGNI si è dogliata della penalizzazione di tre punti in classifica e dell’ammenda di € 800,00 inflittale dal Giudice Sportivo di prime cure, sostenendo che l’abbandono del campo da parte dei due calciatori della società CASALVIERI, a seguito dello scoppio del petardo lanciato dalla propria tifoseria sarebbe avvenuto dopo la sospensione dell’incontro da parte dell’arbitro, per cui non si ravviserebbe alcuna alterazione del potenziale atletico della Società CASALVIERI. In base a tali premesse la ricorrente chiede la revoca del provvedimento o, in via subordinata, ritenendo il fatto di tenue consistenza, l’applicazione di un’eventuale ammenda. Chiede, in ogni caso, la riduzione dell’ammenda comminata. Dall’esame degli Atti Ufficiali, si rileva che l’Arbitro notava le condizioni di due calciatori della Società CASALVIERI in panchina che erano stati danneggiati all’udito subito dopo lo scoppio del petardo. Disponeva la chiamata dell’ambulanza prima della definitiva sospensione dell’incontro a seguito del ritiro della predetta Società. Successivamente i due giocatori venivano trasportati in ambulanza ad un vicino ospedale dove era loro diagnosticato trauma cranico, lieve ipoacusia percettiva guaribile in dieci giorni s.c.. Dalle premesse di cui sopra, non sussiste alcun dubbio che l’episodio abbia causato un depotenziamento dell’assetto atletico della Società CASALVIERI, per cui è da considerarsi pienamente corretta da parte del Giudice Sportivo l’applicazione dell’art.17, 1° comma, 2° capoverso, inerente la penalizzazione di tre punti in classifica alla ricorrente, quanti da lei conseguiti. Circa l’ammenda, è parere di questa Corte che l’entità della stessa possa essere ridimensionata, tenendo presenta che dopo lo scoppio del petardo, come si legge nel referto arbitrale, il capitano della Società CITTA’ DI ANAGNI si attivava a far cessare le intemperanze della propria tifoseria. Tanto rappresentato, questa Corte, valutando inconsistenti le lamentele della ricorrente circa la penalizzazione di tre punti e considerando più congrua una sanzione pecuniaria di minore entità DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 500,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it