COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°371 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI ANDREA FINO AL 31/05/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 53 DEL 14/04/2016 (Gara: LA RUSTICA – VILLA ADRIANA del 09/04/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°371 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI ANDREA FINO AL 31/05/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 53 DEL 14/04/2016 (Gara: LA RUSTICA – VILLA ADRIANA del 09/04/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016 La Società LA RUSTICA, impugnando la decisione di prima istanza, come in dolo, sostiene che il calciatore GRAZIANI Andrea, dopo essere stato espulso avrebbe solamente poggiato le mani sul petto dell’Arbitro, in un gesto di stizza, senza intenti violenti. La ricorrente chiede, pertanto, una considerevole riduzione della squalifica inflitta al citato calciatore. Si legge negli Atti Ufficiali - fonte primaria di prova (Art.35 C.G.S.) – che il GRAZIANI, a seguito dell’espulsione per ingiurie all’Arbitro, lo avvicinava e lo colpiva al petto con entrambe le mani causandogli forte dolore, per cui l’Arbitro sospendeva l’incontro e si recava poi al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticato trauma contusivo guaribile in 2 giorni s.c.. Tanto premesso, appaiono totalmente inattendibili le argomentazione della ricorrente e pienamente congrua la decisione del primo Giudice, per cui questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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