COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°372 del 06/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ APD PALOCCO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DALL’ALLENATORE IVANO TROTTA PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART.1BIS COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°372 del 06/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ APD PALOCCO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DALL’ALLENATORE IVANO TROTTA PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART.1BIS COMMA 1 DEL C.G.S. Il giudice sportivo del C. R. LAZIO ha segnalato alla Procura Federale in data 6 novembre 2015 il comportamento dell’ allenatore IVANO TROTTA il quale, riconosciuto dall’ arbitro gli ha urlato espressioni offensive durante la gara PALOCCO / ATLETICO LADISPOLI dell’ 1 novembre 2015 / campionato di promozione. La Procura Federale ha esperito le opportune indagini ed ha rilevato che le risultanze investigative convengano inequivocabilmente a favore della prospettazione accusatoria. Infatti le indagini hanno dimostrato come, nella mezz’ora finale della gara l’ allenatore della società PALOCCO, all’ epoca squalificato, si univa ad altri sostenitori della squadra e che avvicinandosi alla rete di recinzione e facendo pressione su di essa, inveivano contro la terna arbitrale.Il sig. TROTTA,in particolare, indirizzava all’ arbitro RUBEN CELANI, che lo riconosceva, appellativi volgari e ingiuriosi, pronunciando frasi che si sostanziavano in attacchi personali, finalizzati all’ unico scopo di screditarne la credibilità. Ritiene la Procura che il comportamento così evidenziato, mantenuto dal sig. IVANO TROTTA, allenatore di base, iscritto nei ruoli del SETTORE TECNICO, in violazione dell’ art. 1 bis comma 1 del CGS abbia determinato un autonomo atto di deferimento, innanzi alla Commissione Disciplinare presso il SETTORE TECNICO della FIGC, ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento del SETTORE TECNICO. Viene pertanto deferita a questo Tribunale Federale Territoriale la società APD PALOCCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’art 4 comma 2 del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato IVANO TROTTA. Alla riunione indetta per il giorno 28 aprile è presente per la Procura Federale l’Avv.to Giuseppe Patassini, per la Società APD PALOCCO il Presidente Gianfilippo Pecorini. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento, chiedendo per la Società APD PALOCCO la sanzione dell’ammenda di € 300,00. Prende la parola il Presidente Pecorini, il quale espone l’attività importante della propria società considerata come “un piccolo CONI” e che l’allenatore TROTTA Ivano, di provate capacità anche per esperienze di calciatore professionistico, non avrebbe meritato il deferimento e ne chiede l’invalidità. A questo punto le parti concordano di provvedere al patteggiamento. Il Tribunale Federale Territoriale ha preso atto che è intervenuta proposta per l’applicazione di una sanzione concordata, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., da parte del Sig. Ivano TROTTA allenatore della Società APD PALOCCO, rappresentato e difeso dal Presidente della Società, sottoscritta per il consenso da parte della Procura Federale, con una proposta di sanzione base di € 300,00, diminuita ai sensi dell’art.23 del C.G.S. nella misura di € 100,00, per una sanzione finale di € 200,00. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’atto di patteggiamento di cui sopra, ritiene congruo l’importo indicato in tale documento, pertanto DELIBERA Di ritenere la Società APD PALOCCO responsabile dei fatti addebitati, e di comminare pertanto alla stessa l’ammenda di € 200,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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