COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 379 CSAT 36 DEL 10 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 200/A A.S.D. MILITELLO VAL DI CATANIA (CT) Avverso ammenda di € 750,00; squalifica allenatore sig. Samuele Boncompagni fino al 30/11/2016; squalifica calciatore sig. Sebastiano Onorato per 4 gare – Campionato 1^ Cat. Gara Play Off Militello Val di Catania/Megara Club Augusta del 30/04/2016. C.U. n. 371 del 03/05/2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 379 CSAT 36 DEL 10 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 200/A A.S.D. MILITELLO VAL DI CATANIA (CT) Avverso ammenda di € 750,00; squalifica allenatore sig. Samuele Boncompagni fino al 30/11/2016; squalifica calciatore sig. Sebastiano Onorato per 4 gare - Campionato 1^ Cat. Gara Play Off Militello Val di Catania/Megara Club Augusta del 30/04/2016. C.U. n. 371 del 03/05/2016. Con tempestivo ricorso in appello l'A.S.D. Militello Val di Catania, in persona del suo Presidente pro tempore impugna, le decisioni in epigrafe riportate. Molto in sintesi e per quello che qui più interessa, la ricorrente sostiene che la decisione relativa alla sanzione dell’ammenda “rappresenta circostanze e fatti non realmente accaduti” e ancora “appare legata solo a una falsa e/o fuorviante ricostruzione dell’arbitro e dei suoi assistenti di linea”. Quanto sopra sarebbe suffragato dalle immagini video della telecronaca televisiva di Tvr Xenon che a fine gara denotano il “clima finale disteso dei giocatori e il saluto a centrocampo dei tre ufficiali di gara”. Sostiene poi la ricorrente che la squalifica irrogata all’allenatore sig. Samuele Boncompagni “è eccessiva e non fondata rispetto ai reali accadimenti”, avendo il sig. Boncompagni al più tenuto, dopo il regolare rientro negli spogliatoi, “un atteggiamento irriverente nei confronti dell’arbitro” . Infine, per ciò che attiene alla squalifica del calciatore sig. Onorato, la ricorrente sostiene che non siano “veritiere le esternazioni offensive che il giocatore avrebbe riferito a fine gara all’arbitro”, apparendo tuttavia comprensibile la delusione del giocatore per l’epilogo sfavorevole dell’incontro e “riconoscendosi uno sfogo finale irriverente”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1, 2.1 e 2.2 del C.G.S. i rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti, nonché quelli del commissario di campo, costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. Per quanto riguarda invece le riprese video, deve affermarsene l’inutilizzabilità quale mezzo di prova, a norma dell’art. 35 comma 1.2 C.G.S., valendo le stesse, qualora offrano piena garanzia tecnica e documentale, solo al fine di dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (c.d. scambio di persona). Dalla lettura dei predetti atti si rileva che al 6’ del 2° tempo è stato allontanato dalla panchina il sig. Samuele Boncompagni, allenatore, in quanto dopo una decisione del direttore di gara, gli indirizzava un’espressione insultante. Lo stesso, a fine gara, affiancava al rientro negli spogliatoi l’assistente arbitrale n° 1 che spintonava facendolo indietreggiare, rivolgendogli alcuni insulti e minacce, dalle quali il predetto assistente si sottraeva grazie all’intervento di alcuni tesserati della squadra ospite. Il predetto si dirigeva inoltre verso l’arbitro con fare minaccioso e puntandogli il dito sul petto, facendolo indietreggiare, gli urlava diversi insulti, che estendeva agli organi federali, lo minacciava e incitava i suoi tesserati ad aggredirlo, “provocandoli”. Si rileva altresì che al 31’ del 2° tempo è stato espulso il n. 10 sig. Sebastiano Onorato per somma di ammonizioni (proteste). Lo stesso, a fine partita, nella zona antistante agli spogliatoi, si faceva incontro all’arbitro che rientrava negli spogliatoi e con fare minaccioso gli urlava, da distanza ravvicinata, diversi insulti e minacce. Per quanto attiene al comportamento del pubblico e dei sostenitori della squadra di casa, non può non rilevarsi che dalla lettura degli atti di gara emergono varie situazioni che hanno determinato l’irrogarsi della sanzione pecuniaria, vale a dire, qui in sintesi, il reiterato lancio di fumogeni e petardi; le gravi e ripetute manifestazioni di intemperanza che alcuni sostenitori della soc. Militello Val di Catania hanno usato nei confronti dell'arbitro, fatto oggetto del lancio di diverse pietre, due delle quali lo colpivano alla nuca e ad una spalla e che gli causavano dolore; e nei confronti di un A.A., colpito più volte da accendini, da una piccola pietra e fatto bersaglio di sputi ed ancora del lancio di qualche bottiglietta piena di liquido e di una lattina vuota, non andate a segno. Ancora, a fine gara, avendo sostenitori locali attinto l'arbitro con numerosi sputi in varie parti del corpo “praticamente tutta la divisa e non solo”, assumendo nel contempo contegno offensivo nei confronti dello stesso e tentando di aggredirlo. In ragione di quanto sopra, questa Corte ritiene che, in riforma del provvedimento assunto dal Giudice di prime cure, al calciatore sig. Sebastiano Onorato debba applicarsi la sanzione prevista dall’art. 19 comma 4 lettera a), aggravata per via dell’espulsione che gli è stata comminata a seguito di doppia ammonizione, per un totale di tre gare di squalifica. Va di contro confermata la sanzione a carico dell’allenatore sig. Samuele Boncompagni, apparendo appena afflittiva, tenuto conto della gravita dei fatti allo stesso attribuiti e della sospensione dell’attività nella stagione estiva. La mancanza di precedenti specifici induce a contenere la sanzione dell’ammenda, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 14 C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Sebastiano Onorato e determina in € 500,00 la sanzione a carico della Società appellante, confermando il resto. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it