COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 380 TFT 36 DEL 10 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 77/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ROBERTO TOMASELLO (Dirigente A.S.D. Peloro Annunziata); A.S.D. PELORO ANNUNZIATA. Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ categoria

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 380 TFT 36 DEL 10 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 77/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ROBERTO TOMASELLO (Dirigente A.S.D. Peloro Annunziata); A.S.D. PELORO ANNUNZIATA. Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ categoria La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10447/73 pf15-16SS/pp del 31 marzo 2016, il sig. Roberto Tomasello, quale Segretario Dirigente della A.S.D. Peloro Annunziata, per la violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S., anche in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale Dirigente accompagnatore le distinte delle gare del 15/03/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015 inserendo quale allenatore della propria squadra il nominativo del sig. Antonio Creazzo (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 103.534), non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Peloro Annunziata, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Roberto Tomasello; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Peloro Annunziata. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria disputate dalla A.S.D. Peloro Annunziata nelle date del 15/03/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Messina Sud, Dominus Peloro e Usclo Pace Pol., nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore un soggetto non tesserato, seppure come sopra iscritto all’Albo del Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Roberto Tomasello, sottoscrivendo le distinte di gara, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società di appartenenza, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Roberto Tomasello; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Peloro Annunziata. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it