COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 12 maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto signor Testasecca Bruno tesserato ACD Austis Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 28.04.2016. (Campionato di 2^Categoria) gara Austis / Sorgono del 22.04.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 12 maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto signor Testasecca Bruno tesserato ACD Austis Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 28.04.2016. (Campionato di 2^Categoria) gara Austis / Sorgono del 22.04.2016. Il tesserato Testasecca Bruno, giocatore militante nella società Austis, propone, in data 06 maggio 2016, ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n° 46 del 28 aprile 2016, con il quale lo stesso infligge al citato giocatore la squalifica fino al 30 giugno 2018 perché “ingiuriava l’arbitro tenendogli ferma la mano con la quale lo stesso teneva il cartellino rosso e, contemporaneamente, lo colpiva al volto con una violenta manata causando allo stesso un trauma facciale ed episodi di vomito che impedivano allo stesso di portare a termine la gara e costringendolo a recarsi al pronto soccorso dell’Ospedale di Nuoro”. La Corte, verificata la data di presentazione del ricorso, certificata dal timbro postale, riportante la data del 06 maggio 2016, rilevata la violazione dell’articolo 38, n° 2, che prevede che il ricorso debba essere presentato entro i sette giorni successivi alla data del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione dell’organo si intende impugnare, DELIBERA l’inammissibilità del ricorso perché prodotto oltre i termini previsti, e dispone l’incameramento della tassa.
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